Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1963
Corte cost., sent. 4 luglio 1963, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1963
- Data di deposito
- 4 luglio 1963
- Data di decisione
- 27 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 175, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 29 gennaio 1958
- art. 175, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 1908
La norma di cui all'art. 175 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. delle leggi sulle imposte dirette, e quella preesistente di cui all'art. 109 R.D. 11 luglio 1907, n. 560 si esprimono in termini analoghi ("iscrive", "sono iscritte"): percio', se la prima contiene un obbligo di iscrizione, deve ritenersi che la seconda facesse altrettanto e non e' quindi esatto che, secondo la legislazione anteriore al 1958, gli uffici finanziari avessero la facolta', e non l'obbligo, di iscrivere nei ruoli l'imposta corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento il contribuente avesse ricorso da piu' di 60 giorni. L'art. 109 R.D. 1907, n. 560, era norma di attuazione dell'art. 58 T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, che derivava a sua volta dall'art. 9 della legge 14 giugno 1874, n. 1940, e quest'ultimo dagli artt. 11, 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, legge tutta improntata all'automaticita' della iscrizione, nella quale non v'era campo per un potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria: l'agente "proponeva" una cifra corrispondente a quel che riteneva fosse il reddito effettivo, ed essa era sottoposta a revisione, poi iscritta nei ruoli. L'espressione "somma proposta", conservata nell'art. 109 R.D. 1907, n. 560 non alludeva quindi al potere di iscrivere una somma diversa dal reddito provvisoriamente accertato.
Massima n. 1909
Gli uffici finanziari applicarono l'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, come se esso contenesse un potere e non un obbligo di iscrizione provvisoria, ma questa prassi amministrativa, di per se', e la stessa opinione della commissione ministeriale che esamino' l'attuale T.U. 1958, n. 645, non bastano a infirmare l'interpretazione che s'e' data delle leggi anteriori al 1958.
Massima n. 1910
L'art. 175, lett. a, T.U. 1958, n. 645, differisce dall'art. 109 R.D. 11 luglio 1907, n. 560 solo in questo: ora l'ufficio iscrive soltanto una parte della somma che avrebbe iscritta prima del 1958. L'innovazione giova al contribuente e percio' non e' tale da valicare i confini posti con la legge di delegazione: confini che erano molto ampi, ammettendo modifiche delle leggi preesistenti, e che, se non consentivano al Governo un aumento dell'onere di cui la legge anteriore gravava il contribuente, ne permettevano tuttavia una diminuzione; il che appunto e' avvenuto con la norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. sulle imposte dirette (recante norme sull'iscrizione provvisoria dei redditi), proposta, con le ordinanze di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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