Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1963

Corte cost., sent. 4 luglio 1963, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1963
Data di deposito
4 luglio 1963
Data di decisione
27 giugno 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 175, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 29 gennaio 1958
  • art. 175, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 1908

La norma di cui all'art. 175 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. delle leggi sulle imposte dirette, e quella preesistente di cui all'art. 109 R.D. 11 luglio 1907, n. 560 si esprimono in termini analoghi ("iscrive", "sono iscritte"): percio', se la prima contiene un obbligo di iscrizione, deve ritenersi che la seconda facesse altrettanto e non e' quindi esatto che, secondo la legislazione anteriore al 1958, gli uffici finanziari avessero la facolta', e non l'obbligo, di iscrivere nei ruoli l'imposta corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento il contribuente avesse ricorso da piu' di 60 giorni. L'art. 109 R.D. 1907, n. 560, era norma di attuazione dell'art. 58 T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, che derivava a sua volta dall'art. 9 della legge 14 giugno 1874, n. 1940, e quest'ultimo dagli artt. 11, 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, legge tutta improntata all'automaticita' della iscrizione, nella quale non v'era campo per un potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria: l'agente "proponeva" una cifra corrispondente a quel che riteneva fosse il reddito effettivo, ed essa era sottoposta a revisione, poi iscritta nei ruoli. L'espressione "somma proposta", conservata nell'art. 109 R.D. 1907, n. 560 non alludeva quindi al potere di iscrivere una somma diversa dal reddito provvisoriamente accertato.

Massima n. 1909

Gli uffici finanziari applicarono l'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, come se esso contenesse un potere e non un obbligo di iscrizione provvisoria, ma questa prassi amministrativa, di per se', e la stessa opinione della commissione ministeriale che esamino' l'attuale T.U. 1958, n. 645, non bastano a infirmare l'interpretazione che s'e' data delle leggi anteriori al 1958.

Massima n. 1910

L'art. 175, lett. a, T.U. 1958, n. 645, differisce dall'art. 109 R.D. 11 luglio 1907, n. 560 solo in questo: ora l'ufficio iscrive soltanto una parte della somma che avrebbe iscritta prima del 1958. L'innovazione giova al contribuente e percio' non e' tale da valicare i confini posti con la legge di delegazione: confini che erano molto ampi, ammettendo modifiche delle leggi preesistenti, e che, se non consentivano al Governo un aumento dell'onere di cui la legge anteriore gravava il contribuente, ne permettevano tuttavia una diminuzione; il che appunto e' avvenuto con la norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. sulle imposte dirette (recante norme sull'iscrizione provvisoria dei redditi), proposta, con le ordinanze di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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