Corte costituzionale
Sentenza n. 112/1963
Corte cost., sent. 3 luglio 1963, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/1963
- Data di deposito
- 3 luglio 1963
- Data di decisione
- 27 giugno 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
Massime
Massima n. 1905
L'art. 13, comma terzo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che il beneficio della contribuzione fittizia per disoccupazione non si estende a coloro i quali gia' godono di pensione, ha superato i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed e' quindi viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 27 e 4 della stessa legge e 76 e 77 della Costituzione. Ed invero, il rapporto disciplinato dall'articolo 27 suddetto produce i medesimi effetti tanto prima del pensionamento quanto successivamente ad esso; e, quindi, l'I.N.P.S. e' tenuto a tutte le prestazioni inerenti alla disoccupazione. La esatta interpretazione dell'art. 4, conduce, inoltre, all'affermazione che i contributi fittizi debbono essere riconosciuti ed accreditati ogni qualvolta essi portano ad un beneficio economico nel procedimento generale di liquidazione della pensione. E, in una legislazione ispirata al favore verso il lavoratore, non e' ammissibile che una restrittiva interpretazione dello scopo, che la legge si prefigge - operata peraltro dall'esecutivo non delegato a far cio', ne' espressamente, ne' implicitamente - possa portare alla esclusione od alla limitazione del diritto conseguito dal lavoratore, sussistendone le condizioni poste dalla legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4,27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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