Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1963

Corte cost., sent. 3 luglio 1963, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/1963
Data di deposito
3 luglio 1963
Data di decisione
27 giugno 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1905

L'art. 13, comma terzo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che il beneficio della contribuzione fittizia per disoccupazione non si estende a coloro i quali gia' godono di pensione, ha superato i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed e' quindi viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 27 e 4 della stessa legge e 76 e 77 della Costituzione. Ed invero, il rapporto disciplinato dall'articolo 27 suddetto produce i medesimi effetti tanto prima del pensionamento quanto successivamente ad esso; e, quindi, l'I.N.P.S. e' tenuto a tutte le prestazioni inerenti alla disoccupazione. La esatta interpretazione dell'art. 4, conduce, inoltre, all'affermazione che i contributi fittizi debbono essere riconosciuti ed accreditati ogni qualvolta essi portano ad un beneficio economico nel procedimento generale di liquidazione della pensione. E, in una legislazione ispirata al favore verso il lavoratore, non e' ammissibile che una restrittiva interpretazione dello scopo, che la legge si prefigge - operata peraltro dall'esecutivo non delegato a far cio', ne' espressamente, ne' implicitamente - possa portare alla esclusione od alla limitazione del diritto conseguito dal lavoratore, sussistendone le condizioni poste dalla legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4,27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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