Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1963
Corte cost., sent. 22 giugno 1963, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1963
- Data di deposito
- 22 giugno 1963
- Data di decisione
- 7 giugno 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:104
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4269 del 28 dicembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 1886
Il compito assegnato alla Commissione censuaria centrale dall'art. 6 della legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, consistente in accertamenti tecnici, di mero fatto, in ordine alla estensione, alla classe di produttivita', alla qualita' di cultura del fondo, onde riscontrare la eventuale divergenza fra i dati del vecchio catasto e la situazione effettiva (quale poteva presumersi esistente con riferimento alla data del 15 novembre 1949), rientra fra le attribuzioni di natura amministrativa di tale commissione, anche se esso si esplica attraverso un procedimento svolgentesi in contraddittorio fra l'ente espropriante e il proprietario espropriato, caratteristico di quella categoria di atti amministrativi che si sogliono contrassegnare con il nome di "decisioni". E' da escludere che la mancata impugnativa del deliberato della Commissione conferisca a questo efficacia di giudicato, ed altresi' che sia possibile proporre alcun ricorso avverso il medesimo, secondo puo' desumersi anche dall'ultimo comma dello stesso art. 6 che esclude ogni altra specie di reclamo avverso le risultanze del catasto per quanto riguarda la qualita' e classe dei terreni; tenendo inoltre presente che se fosse altrimenti, il giudizio sulla regolarita' degli atti integrativi del procedimento di formazione del decreto delegato di esproprio verrebbe, per il solo fatto della richiesta di correzione dei dati risultanti dal vecchio catasto, ad essere sottratto alla conoscenza della Corte, cui invece compete di sindacare l'osservanza delle condizioni poste dalla legge delegante per il valido esercizio del potere delegato, ed in particolare di quelle fra esse che vengono in considerazione nella specie, riguardanti la consistenza della proprieta' da assumere a base del provvedimento espropriativo. Il fatto che l'Ente di riforma rimanga vincolato alla decisione della Commissione censuaria centrale sul ricorso ad essa proposto non puo' eliminare il vizio dell'eccesso di delega del provvedimento espropriativo ove venga dimostrato che la decisione stessa non si sia uniformata, nella revisione dei dati catastali, ai criteri generali posti dall'art. 4 legge stralcio e confermati dal successivo art. 6.
Massima n. 1887
La data del 15 novembre 1949 costituisce - ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge stralcio - un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione obiettiva della proprieta' assoggettabile ad esproprio. E poiche' elemento di tale situazione obiettiva, che entra a determinare la "consistenza" della proprieta' stessa, e' la estensione, e' sufficiente l'errore in corso in ordine ad esso per far ritenere sussistente l'eccesso di delega denunciato. (E' costituzionalmente illegittimo il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269 in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto il computo della estensione dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non e' stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al 15 novembre 1949, bensi' con riguardo al nuovo catasto ancora in formazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato,
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, n. 19, supplemento ordinario n. 6, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto il computo dell'estensione dei terreni, al fine della determinazione del reddito imponibile, non è stato compiuto sulla base della situazione da ritenere esistente al 15 novembre 1949, bensì con riguardo al nuovo catasto ancora in formazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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