Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/1963
Corte cost., ord. 16 marzo 1963, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/1963
- Data di deposito
- 16 marzo 1963
- Data di decisione
- 5 marzo 1963
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 31, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 1740
Vedi: Ord. 24/56 C (Nella specie era stata riproposta questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale - in riferimento agli artt. 2, 25, primo comma, e 101 della Costituzione - gia' decisa con sentenza n. 88 del 1962).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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