Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1962
Corte cost., sent. 7 luglio 1962, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1962
- Data di deposito
- 7 luglio 1962
- Data di decisione
- 3 luglio 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 30, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 31, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 10, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 1613
Il concetto di giudice naturale precostituito per legge, secondo l'art. 25 della Costituzione, va inteso nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, ed esclude la possibilita' dell'alternativa tra un giudice e l'altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in relazione a un dato provvedimento. (Pertanto, e' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione la norma dell'art. 30, secondo comma, del codice di procedura penale, che conferisce al procuratore della Repubblica la facolta' di disporre la rimessione al pretore dei procedimenti penali di competenza del tribunale, allorche' ritenga applicabile, per il concorso di circostanze attenuanti, una pena che rientri nei limiti indicati dal primo comma del successivo art. 31. Sono altresi' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e sono da dichiararsi costituzionalmente illegittimi: il terzo comma dell'art. 30 del codice di procedura penale; il secondo comma dell'art. 31 del codice di procedura penale; l'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;
dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale: del comma terzo dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma secondo dell'art. 31 del Codice di procedura penale; dell'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze