Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1962

Corte cost., sent. 7 luglio 1962, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1962
Data di deposito
7 luglio 1962
Data di decisione
3 luglio 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, comma 3, codice di procedura penale 1930
  • art. 30, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 31, comma 2, codice di procedura penale 1930
  • art. 10, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 1613

Il concetto di giudice naturale precostituito per legge, secondo l'art. 25 della Costituzione, va inteso nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, ed esclude la possibilita' dell'alternativa tra un giudice e l'altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in relazione a un dato provvedimento. (Pertanto, e' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione la norma dell'art. 30, secondo comma, del codice di procedura penale, che conferisce al procuratore della Repubblica la facolta' di disporre la rimessione al pretore dei procedimenti penali di competenza del tribunale, allorche' ritenga applicabile, per il concorso di circostanze attenuanti, una pena che rientri nei limiti indicati dal primo comma del successivo art. 31. Sono altresi' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e sono da dichiararsi costituzionalmente illegittimi: il terzo comma dell'art. 30 del codice di procedura penale; il secondo comma dell'art. 31 del codice di procedura penale; l'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale: del comma terzo dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma secondo dell'art. 31 del Codice di procedura penale; dell'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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