Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1962

Corte cost., sent. 7 luglio 1962, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1962
Data di deposito
7 luglio 1962
Data di decisione
3 luglio 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 209, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 618, codice di procedura civile
  • art. 615, codice di procedura civile
  • art. 209, 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 209, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 1609

Il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 Cost. non e' violato se la legge ordinaria impone un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non arbitrariamente diverse. Fra lo Stato creditore e il contribuente o, piu' generalmente, l'obbligato d'imposta, si stabilisce un particolare rapporto che ben giustifica un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti dell'ordinario processo esecutivo. (Nella specie la Corte dichiara che l'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle imposte dirette, non e' in contrasto con l'art. 3 Cost.).

Massima n. 1610

L'art. 113, comma secondo, Cost., secondo cui la tutela giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, non significa che contro ogni atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non essendo stato eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare, anche a questo riguardo, i modi e l'efficacia della tutela giurisdizionale. Tale comma va infatti collegato con quello successivo, in base al quale spetta alla legge di determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Ne consegue che la potesta' di annullamento non e' riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, ne' e' ammessa in tutti i casi e non produce sempre gli stessi effetti.

Massima n. 1611

Le norme contenute negli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, garantiscono al cittadino, nella maniera piu' ampia, la tutela giurisdizionale. Alle garanzie apprestate con le opposizioni regolate dagli artt. 615-618 c.p.c. sono subentrati altri mezzi di tutela, e al sistema dell'esecuzione ordinaria e' stato sostituito un altro, diverso e non illegittimo, sistema.

Massima n. 1612

Il principio della esecutorieta' degli atti amministrativi - nell'interpretazione che pure in nuovo contesto costituzionale (art. 113, comma terzo) - non esclude la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria competente, ne' la sottopone all'adempimento di alcun onere preliminare, ma stabilisce l'indipendenza dell'azione giudiziaria del procedimento esecutivo; non impedisce la pronuncia del giudice, ma ne limita l'efficacia vietandogli di revocare o modificare l'atto amministrativo o sospendere l'esecuzione, se non nei casi e con fli effetti previsti dalla legge. Cfr.: sent. n. 21/1961.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:

dichiara non fondate le questioni sollevate dai Pretori di Legnago e di Manduria sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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