Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1962
Corte cost., sent. 14 giugno 1962, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1962
- Data di deposito
- 14 giugno 1962
- Data di decisione
- 7 giugno 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:57
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1552
L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela processuale dei diritti e percio' se ne puo' assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse la difesa processuale d'un diritto da esso attribuito o riconosciuto. I crediti sottoposti a prescrizione presuntiva possono essere fatti valere incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico, quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Tali crediti tuttavia, se non vengono esercitati entro questo termine, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto, perdono gran parte della loro forza sul terreno del diritto sostanziale, dimodoche' potranno farsi valere solo quando cio' sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore: percio' e' escluso che l'art. 2960 Cod. civ. contenga una diminuzione ingiustificata della tutela processuale e, dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.
Massima n. 1553
Non c'e' norma della Costituzione che inibisca alla legge di stabilire termini prescrizionali diversi da diritto a diritto. La norma di cui all'art. 2960 Cod. civ. non viola il principio di eguaglianza riposto nell'art. 3 della Costituzione, perche' una norma che da' un vantaggio al titolare di certi diritti, non puo' essere dichiarata illegittima soltanto perche' questo e' accordato solo entro certi limiti.
Massima n. 1554
La norma contenuta nell'art. 2960 Cod. civ., con la quale il legislatore ha riconosciuto che la presunzione possa superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al contegno del debitore, e' stata evidentemente imposta da situazioni particolari, cioe' da motivi il cui sindacato e' sottratto al giudizio della Corte costituzionale anche perche' la loro ragionevolezza e' in un certo senso provata dalla stessa vitalita' dell'istituto, ormai secolare. Anche percio' non risulta violato l'art. 3 della Costituzione. (Nella specie, la Corte dichiara che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2960 Cod. civ., promossa sul presupposto che i titolari di crediti avessero una tutela minore di quella dei titolari di altri crediti e che cio' contrastasse con gli artt. 3 e 4 della Costituzione della Repubblica, non e' fondata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Cod. civile, proposta con ordinanza del 15 luglio 1961, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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