Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1962

Corte cost., sent. 14 febbraio 1962, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1962
Data di deposito
14 febbraio 1962
Data di decisione
8 febbraio 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, decreto legislativo n. 439 del 30 maggio 1947

Parametri

Massime

Massima n. 1423

E' da riconoscere al legislatore la possibilita' di valutare (purche' non arbitrariamente) se sopravvivano ragioni di interesse generale (nella specie: di tutela delle derrate) per la conservazione, nell'ordinamento, di istituti in esso presenti, indipendentemente dai motivi che dettero loro origine e anche se questi motivi siano mutati.

Massima n. 1424

L'imposizione dell'obbligo di conferimento di certi prodotti all'ammasso rappresenta una misura di direzione pubblica dell'economia, rientrante fra quelle consentite dall'art. 41 Cost. al fine di orientare e coordinare le iniziative economiche nel senso del benessere collettivo, e si diversifica sia dall'espropriazione prevista dall'art. 42, comma terzo, Cost. - che si realizza mediante atto d'autorita' importante immediatamente il trasferimento della proprieta', mentre il trasferimento dei prodotti conferiti all'ammasso ha luogo in virtu' di una cessione, per quanto dovuta -, sia dall'espropriazione prevista dall'art. 43 Cost. che riguarda soltanto le imprese.

Massima n. 1425

A norma dell'art. 41 Cost., limiti, programmi e controlli all'attivita' economica, allo scopo di rendere possibile la realizzazione di finalita' di ordine sociale, non possono venire imposti se non sulla base di una legge. Pertanto, rappresentando l'obbligo del conferimento all'ammasso di prodotti agricoli ai fini di tutela della produzione nell'interesse generale della collettivita' nazionale, un limite imposto all'attivita' economica dei produttori per ragioni di utilita' sociale, il principio della riserva di legge deve essere osservato in ordine ai criteri per la classificazione e la determinazione dei prezzi delle singole qualita' di risone conferite all'ammasso e per la distribuzione del prodotto ammassato. In mancanza quindi di disposizioni dotate di portata specificativa adeguata per soddisfare la garanzia del detto principio, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e di conseguenza, tutte le altre norme per la parte che si riferiscono al vincolo ed all'ammasso del risone.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i due giudizi indicati in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 41 della Costituzione:

- dell'art. 19 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, recante "norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai granai del popolo";

Di tutte le altre disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo, così come ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la parte in cui si riferiscono al vincolo e all'ammasso del risone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI

- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA

- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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