Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1962
Corte cost., sent. 7 giugno 1962, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1962
- Data di deposito
- 7 giugno 1962
- Data di decisione
- 29 maggio 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 102, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 164, codice penale
- art. 163, codice penale
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
Massime
Massima n. 1532
Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo, e la Corte non puo' procedere all'esame della sua fondatezza, segnatamente nei casi nei quali esso attenga all'estensione della competenza e all'esercizio dei poteri spettanti all'autorita' giurisdizionale che solleva la questione di legittimita'.
Massima n. 1533
In virtu' della norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione il legislatore ordinario puo' regolare con norme speciali situazioni speciali rispettando, in ogni caso, gli espliciti divieti previsti in detto articolo e curando che il regolamento di tali situazioni non sia manifestamente arbitrario e irrazionale. L'art. 102, ultimo comma, del T.U. delle leggi elettorali 16 maggio 1960, n. 570, escludendo l'applicabilita' ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento differenziato previsto per tali reati trova la ragione giustificatrice nella natura della materia alla quale essi si riferiscono e nella necessita' di un'efficacia immediata che in tale materia deve essere riconosciuta alla pena e alle misure che alla pena conseguono. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 1534
L'istituto della sospensione della pena va valutato tenendo presente sia il fine della rieducazione del colpevole, sia il limite ed i criteri indicati, rispettivamente, negli artt. 163 e 164 Codice penale. Il legislatore ordinario, essendosi ispirato, nel regolare la concessione della sospensione della pena, al criterio della gravita' del reato ed al criterio quantitativo della pena, ben poteva, nel negare la sospensione della pena, - salvi sempre i precetti o principi generali garantiti dalla Costituzione - fare riferimento, oltre che al criterio della gravita' del reato e a quello quantitativo della pena, anche all'altro della qualita' dei reati, quando questi, cioe', siano di tale natura da richiedere che la pena irrogata esplichi senza limitazioni la sua propria funzione intimidativa e reintegrativa dei diritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 27 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 12 giugno 1961 dal Tribunale di Catanzaro, sulla legittimità costituzionale dell'art. 102 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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