Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1962

Corte cost., sent. 26 aprile 1962, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1962
Data di deposito
26 aprile 1962
Data di decisione
12 aprile 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:41

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1093 del 7 luglio 1948
  • legge n. 1085 del 10 dicembre 1959
  • decreto legislativo n. 38 del 22 febbraio 1945
  • decreto-legge n. 720 del 16 luglio 1947
  • decreto-legge n. 563 del 6 maggio 1947
  • decreto legislativo n. 563 del 6 maggio 1947

Parametri

Massime

Massima n. 1512

L'indennita' di caropane fu istituita, in favore dei lavoratori ed a carico dei datori di lavoro, col decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38, successivamente modificato con D.L. 6 maggio 1947, n. 563, con D.L. 16 luglio 1947, n. 720 e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, al fine di perequare le retribuzioni in conseguenza dell'aumento del prezzo del pane e non per scopi assistenziali. Pertanto, ad essa deve riconoscersi, insieme alla maggiorazione del salario disposto dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1085, in luogo della predetta indennita', natura retributiva.

Massima n. 1513

Dato il carattere retributivo e non assistenziale della indennita' di caropane istituita con decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e della maggiorazione sostitutiva, disposta con legge 10 dicembre 1959, n. 1085, di essa, non e' possibile ipotizzare alcun contrasto con l'art. 38 della Costituzione, il quale riguarda soltanto la materia assistenziale.

Massima n. 1514

Il principio contenuto nell'art. 36 della Costituzione, pur disponendo che la retribuzione sia "proporzionata" al lavoro prestato, esige che, comunque, essa sia in grado di assicurare a ciascun lavoratore ed alla sua famiglia un minimo di condizioni che consentano una esistenza "libera e dignitosa". Non possono, pertanto, essere considerate in contrasto col precetto dell'art. 36 della Costituzione, le disposizioni legislative che, come quelle concernenti l'indennita' di caropane, nell'intento di assicurare a tutti i lavoratori un "minimo vitale", differenzino a fini perequativi, la retribuzione dei lavoratori costretti ad acquistare generi di sussistenza di prima ed elementare necessita', rispetto a quella dei lavoratori che, provvisti altrimenti di tali generi, non sono esposti alla relativa spesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con l'ordinanza indicata in epigrafe, del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, intitolato: "Corresponsione dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo", e della legge 10 dicembre 1959, n. 1085, intitolata: "Soppressione dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli", in riferimento agli artt. 36, 38 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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