Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1962
Corte cost., sent. 26 aprile 1962, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1962
- Data di deposito
- 26 aprile 1962
- Data di decisione
- 12 aprile 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:40
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1510
Ciascuna cauzione giudiziaria va esaminata, ai fini del giudizio della sua legittimita' costituzionale, nella sua individuale concretezza in rapporto alla funzione che svolge nel processo ed agli effetti che in questo produce. La cauzione prevista dal primo comma, ultima parte, dell'art. 624 c.p.c. e' una cauzione che, qualora non sia prestata dall'opponente, non produce l'estinzione del processo (differenziandosi in tal modo dalla cautio pro expensis), ma fa cessare la sospensione dell'esecuzione mediante la revoca del provvedimento cautelare della sospensione, col quale detta cauzione si pone nello strettissimo rapporto di una cautela di fronte ad un'altra cautela, o, come si dice, di controcautela. Il giudizio di opposizione, essendo un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva, continua comunque il suo iter e consente al cittadino di far valere il proprio diritto. (Non e' fondata, quindi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione).
Massima n. 1511
La cauzione di cui all'art. 624, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., puo' essere imposta non "quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita", secondo la previsione dell'art. 98 stesso codice, ma solo quando sussistono i gravi motivi dei quali il medesimo art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Non vengono quindi affatto in considerazione le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene imposta, e la loro incidenza in questo o in quel caso non e' riconducibile alla norma ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si applica. Pertanto e' da escludere che la cauzione regolata dall'art. 624 cod. proc. civ. violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 2 maggio 1961 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovigo, sulla legittimità costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze