Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1962
Corte cost., sent. 26 aprile 1962, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1962
- Data di deposito
- 26 aprile 1962
- Data di decisione
- 12 aprile 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:39
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3052 del 29 novembre 1952
- art. 2, legge n. 339 del 2 aprile 1952
Parametri
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 4, comma 1, legge n. 230 del 12 maggio 1950
Massime
Massima n. 1508
Nel sistema delle leggi di riforma agraria, la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione deve indicare il soggetto nei cui confronti si deve eseguire lo scorporo e l'oggetto, cioe' i terreni da scorporare. Esso, costituendo la base dell'attivita' legislativa delegata al Governo (ex artt. 3 e 4, primo comma, legge 12 maggio 1950, n. 230; 1 legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 1 legge 18 maggio 1951, n. 333), e' necessariamente collegato al contenuto della legge-provvedimento nel cui processo formativo si inserisce come elemento essenziale, condizionando la legittimita' costituzionale dell'atto delegato. La norma che impone l'osservanza della pubblicazione del piano particolareggiato nelle forme prescritte e' inderogabile, mentre la pubblicazione e' destinata a tutelare i diritti dell'espropriando e dei terzi. La mancata pubblicazione del piano particolareggiato, come la sua sostanziale modificazione non seguita dalla pubblicazione di un nuovo piano, da' luogo ad un vizio di legittimita' costituzionale del decreto di espropriazione.
Massima n. 1509
L'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, disponendo una proroga per la pubblicazione del piano particolareggiato in casi tassativamente indicati, non modifica il sistema secondo il quale il piano originario deve essere ripubblicato, quando, per successivi eventi, vi siano apportate modificazioni tali da renderlo non piu' rispondente al decreto di esproprio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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