Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1962
Corte cost., sent. 10 aprile 1962, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1962
- Data di deposito
- 10 aprile 1962
- Data di decisione
- 10 aprile 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 1506
Nessuna norma dell'ordinamento anteriore al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fa arguire che la riconsegna della tessera sia l'unico mezzo di accertamento della verita' della data dei versamenti indicata sulle marche o che la sua omissione o il suo ritardo implichi la decadenza dell'interessato dal diritto di far i versamenti. (Pertanto, l'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - dichiarando inefficaci le marche che, nella tessera di assicurazione, sono riferite a periodi di paga risalenti a piu' di cinque anni prima della sua riconsegna, - ha elevato questa formalita' a presupposto unico ed insostituibile del diritto al computo di quelle marche ed ha quindi esorbitato dall'ambito della delegazione conferita dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
Massima n. 1507
La prescrizione quinquennale dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. trova il suo fondamento nella omissione del pagamento dei contributi per un eguale periodo. Cio' non significa pero' che l'Istituto non debba riconoscere efficacia ai versamenti eseguiti tempestivamente e risultanti da una tessera consegnata cinque anni dopo, ove l'interessato fornisca la prova che i versamenti risalgono in realta' alle date che risultano dalle tessere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del Tribunale di Genova e di quello di Torino rispettivamente del 13 dicembre e del 26 ottobre 1960,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952. n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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