Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1962

Corte cost., sent. 10 aprile 1962, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/1962
Data di deposito
10 aprile 1962
Data di decisione
10 aprile 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1506

Nessuna norma dell'ordinamento anteriore al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fa arguire che la riconsegna della tessera sia l'unico mezzo di accertamento della verita' della data dei versamenti indicata sulle marche o che la sua omissione o il suo ritardo implichi la decadenza dell'interessato dal diritto di far i versamenti. (Pertanto, l'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - dichiarando inefficaci le marche che, nella tessera di assicurazione, sono riferite a periodi di paga risalenti a piu' di cinque anni prima della sua riconsegna, - ha elevato questa formalita' a presupposto unico ed insostituibile del diritto al computo di quelle marche ed ha quindi esorbitato dall'ambito della delegazione conferita dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Massima n. 1507

La prescrizione quinquennale dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. trova il suo fondamento nella omissione del pagamento dei contributi per un eguale periodo. Cio' non significa pero' che l'Istituto non debba riconoscere efficacia ai versamenti eseguiti tempestivamente e risultanti da una tessera consegnata cinque anni dopo, ove l'interessato fornisca la prova che i versamenti risalgono in realta' alle date che risultano dalle tessere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del Tribunale di Genova e di quello di Torino rispettivamente del 13 dicembre e del 26 ottobre 1960,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952. n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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