Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1962

Corte cost., sent. 10 aprile 1962, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1962
Data di deposito
10 aprile 1962
Data di decisione
4 aprile 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:32

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
  • legge n. 1073 del 29 ottobre 1954

Parametri

Massime

Massima n. 1492

Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, ai fini della decisione del processo principale, spetta esclusivamente al giudice a quo. Alla Corte costituzionale non compete se non controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato. Cfr.: 78/61

Massima n. 1493

Il T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, contenente disposizioni sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, non ha carattere meramente compilatorio e di perfezionamento tecnico, ma, in quanto emanato in base alla delegazione di cui l'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per forma che per la sostanza, e' atto con forza di legge, come tale soggetto al giudizio della Corte costituzionale.

Massima n. 1494

Agli effetti dell'art. 72 della Costituzione, secondo il quale per i disegni di legge di delegazione legislativa va sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, non ha alcuna rilevanza la distinzione tra vari tipi di delegazione. Una legge che, dopo la scadenza del termine prefissato in altra legge per la emanazione di un decreto legislativo, si limita a fissare un nuovo termine entro il quale il Governo potra' esercitare la potesta' delegatagli, ha anch'essa carattere di legge-delega e, pertanto, non puo' essere approvata dalla Commissione parlamentare in sede "legislativa", ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della Costituzione. (Nella specie, e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, con la quale veniva prorogato il termine per l'esercizio della potesta' legislativa delegato al Governo dalla precedente legge 20 dicembre 1952, n. 2385, art. 3. Conseguentemente e' stata dichiarata l'incostituzionalita' del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che fu emanato in base alla citata legge del 1954).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, e del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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