Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1962
Corte cost., sent. 10 aprile 1962, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1962
- Data di deposito
- 10 aprile 1962
- Data di decisione
- 4 aprile 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:32
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1217 del 22 dicembre 1954
- legge n. 1073 del 29 ottobre 1954
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 72, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 1492
Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, ai fini della decisione del processo principale, spetta esclusivamente al giudice a quo. Alla Corte costituzionale non compete se non controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato. Cfr.: 78/61
Massima n. 1493
Il T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, contenente disposizioni sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, non ha carattere meramente compilatorio e di perfezionamento tecnico, ma, in quanto emanato in base alla delegazione di cui l'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, sia per forma che per la sostanza, e' atto con forza di legge, come tale soggetto al giudizio della Corte costituzionale.
Massima n. 1494
Agli effetti dell'art. 72 della Costituzione, secondo il quale per i disegni di legge di delegazione legislativa va sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, non ha alcuna rilevanza la distinzione tra vari tipi di delegazione. Una legge che, dopo la scadenza del termine prefissato in altra legge per la emanazione di un decreto legislativo, si limita a fissare un nuovo termine entro il quale il Governo potra' esercitare la potesta' delegatagli, ha anch'essa carattere di legge-delega e, pertanto, non puo' essere approvata dalla Commissione parlamentare in sede "legislativa", ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della Costituzione. (Nella specie, e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, con la quale veniva prorogato il termine per l'esercizio della potesta' legislativa delegato al Governo dalla precedente legge 20 dicembre 1952, n. 2385, art. 3. Conseguentemente e' stata dichiarata l'incostituzionalita' del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, che fu emanato in base alla citata legge del 1954).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, e del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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