Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1962

Corte cost., sent. 16 marzo 1962, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1962
Data di deposito
16 marzo 1962
Data di decisione
8 marzo 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 1476

Nessun principio impone al giudice, nel proporre la questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge, di specificare quale comma dell'uno o dell'altro articolo della Costituzione ritenga violato dalla norma denunziata. E', pertanto, infondata la relativa eccezione di inammissibilita' della questione, sollevata nel giudizio costituzionale. (Nella specie, il giudice aveva espresso il dubbio sulla compatibilita' dell'art. 49 della legge fallimentare -R.D. 16 marzo 1942, n. 267-, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione, senza specificare, per nessuno di essi, il comma contenente la norma costituzionale che riteneva violata). Cfr.: 49/1957 A.

Massima n. 1477

Il potere di provvedere in merito all'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla propria residenza, per quanto tale obbligo formalmente derivi come conseguenza necessaria ex lege, dalla dichiarazione di fallimento, rientra nel potere di disporre in tema di liberta' circolazione attribuito al magistrato, in quanto questi interviene sia nell'accertare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento, sia in qualunque fase della procedura fallimentare per concedere o rifiutare al fallito il permesso di allontanarsi. D'altro canto la presenza del fallito, o quanto meno la sua disponibilita' immediata ad ogni invito del giudice delegato o del curatore, e' condizione indispensabile per il migliore espletamento della procedura concorsuale, oltre che l'effetto della modificazione allo status dell'imprenditore fallito, la cui ridotta capacita' negoziale costituisce la piu' efficace garanzia di attuazione e conservazione della par condicio creditorum.

Massima n. 1478

La norma contenuta nell'art. 16 della Costituzione non va interpretata nel senso che, al di fuori dei motivi di sanita' e di sicurezza la legge ordinaria non possa porre alcuna limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno dei cittadini. Se cosi' fosse, dovrebbero considerarsi illegittime costituzionalmente numerose disposizioni, che limitano la liberta' di circolazione dei cittadini in relazione a speciali situazioni o rapporti in cui essi si trovano; ad esempio, perche' tenuti ad una prestazione di collaborazione ad un organo pubblico, dalle quali situazioni o dai quali rapporti derivi anche un obbligo per essi di rimanere, per un tempo piu' o meno lungo, a disposizione dell'organo stesso. (Nella specie, l'ordinanza del giudice a quo prospettava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - che stabilisce l'obbligo per il fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, nel senso che tale disposizione costituisse una limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 16 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge la eccezione preliminare proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento alle norme contenute negli artt. 13 e 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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