Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1962

Corte cost., sent. 30 gennaio 1962, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1962
Data di deposito
30 gennaio 1962
Data di decisione
23 gennaio 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 195, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 332, comma 5, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934

Parametri

Massime

Massima n. 1412

Vedi: Sent: 4/1959 E - 12/1960 A.

Massima n. 1413

Vedi: Sent. 4/1957 B, 48/1961 D.

Massima n. 1414

Gli articoli 195 del T.U. finanza locale e 332, quinto comma, del T.U. legge com. e prov., nonostante che nella loro formulazione si usi, rispettivamente, il termine di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico e quello di "aumenti di imposte, tasse e contributi", appaiono sicuramente compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, perche' da molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte, rispetto alle quali e' spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volonta' del contribuente. Ne' sempre si puo' ravvisare nelle norme contenute negli articoli suddetti la prestazione di un'utilita' da parte dell'ente impositore, e tanto meno la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a questi, e cio' e' ancora piu' evidente quando intervengano successive sopraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare tale rapporto.

Massima n. 1415

I limiti ed i controlli che si affermano previsti nello art. 195 del T.U. per la finanza locale e nell'art. 332, quinto comma del T.U. della legge comunale e provinciale, non sono conformi al precetto costituzionale dell'art. 23 della Costituzione, in quanto non limitano il potere di imposizione del Comune, ma si risolvono nell'accertamento del presupposto di necessita' per la sovraimposizione ovvero in semplici pareri obbligatori, che non vincolano gli organi dell'amministrazione attiva. Neppure puo' essere considerato come limite sufficiente al potere di imposizione del Comune, il fabbisogno finanziario di esso, in quanto, essendo il Comune un ente a fini molteplici, il fabbisogno finanziario opererebbe con limite soltanto globale e come tale insufficiente a garantire i contribuenti delle singole imposte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:

respinge le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO

PANTALEOGABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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