Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1962
Corte cost., sent. 16 marzo 1962, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1962
- Data di deposito
- 16 marzo 1962
- Data di decisione
- 8 marzo 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:19
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1472
Per notizie tendenziose, la cui diffusione e pubblicazione e' punita dall'art. 656 Codice penale, quando siano idonee a turbare l'ordine pubblico, bisogna intendere quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia (non importa se intenzionalmente o meno) in modo tale, che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realta'. E cio' sia pel fatto che gli accadimenti vengano esposti in modo da determinare confusione tra notizia e commento; sia per altri simili modi. Non comprende, invece, la fattispecie in esame, il caso di chi divulga interpretazioni, valutazioni, commenti, ideologicamente qualificati e persino tendenziosi, relativi a cose vere; ma semplicemente il caso di chi divulga notizie, falsandole attraverso la maniera di riferirle, e cioe' in un modo che non rappresentano il vero.
Massima n. 1473
Poiche' anche la liberta' di manifestazione del pensiero - come altri diritti costituzionalmente garantiti - incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico, il cui mantenimento e' finalita' immanente nel sistema costituzionale, e' da escludere che il precetto dell'art. 656 Codice penale, in alcuna delle sue parti, contrasti con l'art. 21 della Costituzione.
Massima n. 1474
Nel regime consacrato dalla Costituzione vigente e basato sull'appartenenza della sovranita' al Popolo, sull'uguaglianza dei cittadini e sull'impero della legge, l'ordine pubblico - la cui esigenza, per quanto altrimenti esplicato rispetto agli ordinamenti autoritari, non e' affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari - va identificato in un sistema giuridico nel quale gli obiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono essere realizzati, se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, onde non e' consentito pretendere di introdurvi modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Conforme: 2/1956.
Massima n. 1475
Ne' la liberta' di associazione in generale, ne' quella di associazione in partiti politici in particolare, valgono a far considerare coperta dalla garanzia costituzionale quella possibilita' di divulgazione di notizie alterate, atte a turbare l'ordine pubblico, che l'art. 656 Codice penale punisce e che l'art. 21 della Costituzione non protegge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale dello art. 656 del Cod. pen., in riferimento agli artt. 21, 18 e 49 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA- MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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