Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1962
Corte cost., sent. 12 marzo 1962, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1962
- Data di deposito
- 12 marzo 1962
- Data di decisione
- 7 marzo 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:16
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4379 del 28 dicembre 1952
Parametri
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 1467
A base del procedimento di espropriazione per riforma fondiaria deve prendersi la consistenza della proprieta' terriera alla data del 15 novembre 1949. Tale consistenza deve essere reale ed effettiva. Nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere come decisiva. L'efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge comune ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Sono, pertanto, opponibili all'Ente di riforma la pubblicazione di un testamento e la accettazione di una eredita', anche se successivi al 15 novembre 1949, quando il momento dell'apertura della successione sia anteriore a tale data. (Il decreto del Pres. della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4379 e' illegittimo in quanto con esso sono stati espropriati nei confronti della erede apparente Maria Carolina Misciatelli beni che, in base al testamento della di lei madre Margherita Misciatelli, non le spettavano).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli è stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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