Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1962

Corte cost., sent. 12 marzo 1962, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1962
Data di deposito
12 marzo 1962
Data di decisione
7 marzo 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:16

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4379 del 28 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1467

A base del procedimento di espropriazione per riforma fondiaria deve prendersi la consistenza della proprieta' terriera alla data del 15 novembre 1949. Tale consistenza deve essere reale ed effettiva. Nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere come decisiva. L'efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge comune ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Sono, pertanto, opponibili all'Ente di riforma la pubblicazione di un testamento e la accettazione di una eredita', anche se successivi al 15 novembre 1949, quando il momento dell'apertura della successione sia anteriore a tale data. (Il decreto del Pres. della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4379 e' illegittimo in quanto con esso sono stati espropriati nei confronti della erede apparente Maria Carolina Misciatelli beni che, in base al testamento della di lei madre Margherita Misciatelli, non le spettavano).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli è stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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