Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1962

Corte cost., sent. 12 marzo 1962, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1962
Data di deposito
12 marzo 1962
Data di decisione
7 marzo 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, codice penale
  • art. 14, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 871 del 5 agosto 1947

Parametri

Massime

Massima n. 1463

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama il principio della irretroattivita' della norma penale, ma da' fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice.

Massima n. 1464

L'individualizzazione della pena da parte del giudice non puo' prescindere dalla considerazione della gravita' del reato e della personalita' del reo; donde e' nel carattere della sanzione penale che essa sia prefissata dalla legge in maniera da consentire l'adeguazione alle circostanze concrete. In applicazione di questi principi non puo' ritenersi illegittimo l'art. 14, primo comma, del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, perche' la pena pecuniaria da esso comminata si e' voluta rapportare alla gravita' del reato di cui e' serio indice il valore del bene che e' oggetto della tutela penale.

Massima n. 1465

La pena pecuniaria proporzionale e' da ritenere compatibile con il principio di legalita' affermato dalla Costituzione.

Massima n. 1466

La pena pecuniaria, quando sia commisurata al valore del bene che e' oggetto della tutela penale, non contrasta con i principi affermati dalla Costituzione. Il fatto che il giudice si serva di elementi e soggetti estranei per determinare il valore suddetto non e' in contrasto con le norme costituzionali poiche' la sua libera valutazione non resta in alcun modo preclusa dal risultato delle operazioni disposte. D'altro canto il valore e' un elemento certo se la lesione ha per oggetto una cosa avente un prezzo di mercato, ma non e' un estremo meno obiettivo quando la sua precisazione richiede accertamenti e valutazioni, poiche' queste risultano da richiami a fonti di cui il giudice e' tenuto a controllare la verita' e la fondatezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, del decr. legisl. 5 agosto 1947, n. 871, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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