Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1962
Corte cost., sent. 12 marzo 1962, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1962
- Data di deposito
- 12 marzo 1962
- Data di decisione
- 7 marzo 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, codice penale
- art. 14, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 871 del 5 agosto 1947
Parametri
Massime
Massima n. 1463
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama il principio della irretroattivita' della norma penale, ma da' fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice.
Massima n. 1464
L'individualizzazione della pena da parte del giudice non puo' prescindere dalla considerazione della gravita' del reato e della personalita' del reo; donde e' nel carattere della sanzione penale che essa sia prefissata dalla legge in maniera da consentire l'adeguazione alle circostanze concrete. In applicazione di questi principi non puo' ritenersi illegittimo l'art. 14, primo comma, del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, perche' la pena pecuniaria da esso comminata si e' voluta rapportare alla gravita' del reato di cui e' serio indice il valore del bene che e' oggetto della tutela penale.
Massima n. 1465
La pena pecuniaria proporzionale e' da ritenere compatibile con il principio di legalita' affermato dalla Costituzione.
Massima n. 1466
La pena pecuniaria, quando sia commisurata al valore del bene che e' oggetto della tutela penale, non contrasta con i principi affermati dalla Costituzione. Il fatto che il giudice si serva di elementi e soggetti estranei per determinare il valore suddetto non e' in contrasto con le norme costituzionali poiche' la sua libera valutazione non resta in alcun modo preclusa dal risultato delle operazioni disposte. D'altro canto il valore e' un elemento certo se la lesione ha per oggetto una cosa avente un prezzo di mercato, ma non e' un estremo meno obiettivo quando la sua precisazione richiede accertamenti e valutazioni, poiche' queste risultano da richiami a fonti di cui il giudice e' tenuto a controllare la verita' e la fondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, del decr. legisl. 5 agosto 1947, n. 871, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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