Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1962

Corte cost., sent. 2 marzo 1962, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1962
Data di deposito
2 marzo 1962
Data di decisione
22 febbraio 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 28 aprile 1960
  • art. 18, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 28 aprile 1960
  • art. 5, legge n. 1497 del 29 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 1447

L'ordinanza, con la quale l'incidente di costituzionalita' viene sollevato, deve dare adeguata ragione del perche' la controversia principale non puo' essere definita senza la pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale. La Corte costituzionale non puo' indagare se l'ordinanza abbia ritenuto cio' esattamente alla stregua delle domande e delle eccezioni proposte in quel giudizio e dei fatti e degli atti ivi allegati, perche' cio' significherebbe sostituire l'apprezzamento della Corte a quello che, ai fini della rilevanza, spetta esclusivamente al giudice a quo.

Massima n. 1448

Quando di un organo giurisdizionale facciano parte membri di diritto, l'omissione dei relativi nominativi nel decreto di costituzione dell'organo o il mancato aggiornamento del decreto in ordine alle variazioni relative al nominativo stesso, non costituisce causa di inesistenza della ordinanza con la quale detto organo rimette gli atti alla Corte costituzionale, purche' sia certo che del collegio giudicante fece parte, a norma di legge, il funzionario che in atto era investito di quel determinato ufficio. (Nella specie e' stata ritenuta valida l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, emessa dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, della quale fece parte l'Intendente di finanza di Aosta in carica, mentre il decreto di costituzione della Giunta non era stato aggiornato con il nominativo del nuovo funzionario).

Massima n. 1449

Quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini, indica anche il procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti provvedono ad imporre concretamente tali limitazioni. L'esigenza di un giusto procedimento e' un principio generale del nostro ordinamento giuridico, che il legislatore regionale deve rispettare nell'esercizio della sua funzione primaria. (Nella specie, l'art. 1 della legge regionale urbanistica della Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3, nel vincolare, ai fini turistici e di tutela del paesaggio, l'intero territorio della Valle senza predisporre il procedimento amministrativo attraverso il quale tali vincoli possono essere in concreto imposti, e' costituzionalmente illegittimo).

Massima n. 1450

Mentre il legislatore statale non e' tenuto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione, il legislatore regionale e' vincolato al rispetto sia delle norme costituzionali che dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Massima n. 1451

L'art. 18, secondo comma, della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio nella Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3, stabilisce che fino a quando non entrera' in vigore il regolamento previsto dalla stessa legge, le autorizzazioni previste dall'art. 3 per eseguire opere, piantagioni, costruzioni, demolizioni o modificazioni degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, devono essere rilasciate dal Presidente della Giunta regionale. La citata disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, il quale, stabilendo che i limiti della proprieta' privata devono essere determinati per legge, vieta che siano lasciati interamente in balia delle autorita' amministrative. La disposizione e', inoltre, in contrasto con l'art. 2, prima parte, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, perche', non assicurando adeguata tutela agli interessati e non offrendo certezza ne' a chi deve osservare ne' a chi deve fare osservare la legge, viola un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Massima n. 1452

L'art. 42 della Costituzione, stabilendo che i limiti della proprieta' privata devono essere determinati per legge, vieta che essi siano lasciati interamente in balia delle autorita' amministrative.

Massima n. 1453

Le leggi dello Stato sono vigenti nelle Regioni, anche se queste abbiano nella stessa materia potesta' legislativa primaria, quando la Regione non abbia adottato o non adotti una legge propria. (Nella specie, la Corte dichiara che fino a quando la Valle d'Aosta non sostituira' alle leggi dello Stato, vigenti in materia di tutela delle bellezze naturali, un proprio ordinamento e non lo rendera' concretamente attuabile, la Valle non potra' attribuire alle sue autorita' amministrative poteri avulsi, ad un tempo, e dalla legge statale e dalla legge regionale: - la legge regionale urbanistica della Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3 -, pur essendo entrata in vigore, non contiene una completa disciplina della materia e non e' ancora in piena applicazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni proposte dalla Regione;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 18, secondo comma, della legge della Regione della Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3: "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta", in riferimento all'art. 42 della Costituzione ed all'art. 2, prima parte, dello Statuto speciale per la stessa Valle.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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