Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1962
Corte cost., sent. 28 dicembre 1962, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1962
- Data di deposito
- 28 dicembre 1962
- Data di decisione
- 13 dicembre 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1680
L'art. 40 Cost. e' immediatamente precettivo anche nell'attuale periodo di carenza della legge cui esso rinvia per la determinazione dei limiti entro cui l'esercizio del diritto di sciopero puo' ritenersi consentito. Vi sono d'altronde dei limiti coessenziali ad esso, come a qualsiasi altra specie di diritto. Nella ricerca di tali limiti coessenziali, resa necessaria dal mancato adempimento da parte del legislatore dell'imperativo a lui imposto dall'art. 40, la Corte costituzionale gode di un potere piu' ristretto di quello proprio dell'organo legislativo, essendole consentito di far valere solo quelle, fra le possibili limitazioni, che si desumano in modo necessario o dal concetto stesso dello sciopero (qual'e' derivato dalla tradizione accolta dal costituente, e che si concreta nell'astensione totale dal lavoro da parte di piu' lavoratori subordinati al fine della difesa dei loro interessi economici), oppure dalla necessita' di contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali i quali trovino diretta protezione in principi consacrati nella stessa Costituzione.
Massima n. 1681
Il potere di regolamentazione che la Costituzione affida alla legge ha per oggetto il diritto di sciopero in genere, e quindi appare suscettibile di rivolgersi a ciascuno degli elementi che entrano a comporlo, compresi in essi anche i soggetti che ne possono essere titolari, sempreche' tali eventuali limitazioni di carattere soggettivo possano apparire imposte dall'esistenza di salvaguardare interessi generali, i quali trovino diretta protezione in principi consacrati nella stessa costituzione. Non e' quindi esatto che l'art. 40 consenta limiti pertinenti solo all'esercizio del diritto, non gia' alla sua titolarita', con la conseguenza di dovere riconoscere la legittimazione attiva all'esercizio stesso agli appartenenti a qualsiasi categoria di prestatori d'opera.
Massima n. 1682
I servizi pubblici del genere di quelli considerati nell'art. 330 C.P. non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione di interessi generali che trovano diretta protezione in principi consacrati nella Costituzione, la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione. Da cio' consegue che ai lavoratori addetti a tali servizi, ove si mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste dall'art. 330 del Codice penale.
Massima n. 1683
Lo sciopero di cui all'art. 40 e' legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si puo' desumere, fra l'altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo III della I parte della Costituzione, che si intitola appunto ai rapporti economici. La tutela concessa a tali rapporti non rimane pero' circoscritta alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto tale titolo.
Massima n. 1684
Le sanzioni comminate dall'art. 504 C.P. non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici, in cui la pretesa degli scioperanti si faccia valere di fronte alla pubblica autorita' che assume la qualita' di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti. La differenziazione operata dal legislatore penale - che emerge mettendo a confronto l'art. 504 C.P. con il precedente art. 503 - fra l'ipotesi della generica pressione esercitata sulla pubblica autorita' e quella di sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e quindi senza alcun collegamento con l'ipotesi dell'art. 40), o invece altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina quest'ultimo, possono giovarsi della tutela costituzionale.
Massima n. 1685
Non e' contestabile la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pure in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorche' abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di singoli o di gruppi limitati di lavoratori. Pertanto, la sospensione dal lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero gia' in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non puo' non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinita' dello esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte. E' poi questione di apprezzamento, da rilasciare al giudice di merito, la verifica della sussistenza dei requisiti menzionati, dovendosi argomentare, nei singoli casi, dalla situazione di fatto la specie ed il grado del collegamento fra gli interessi economici di cui si invoca la soddisfazione e, in relazione ad esso, determinare l'ampiezza da assegnare al complesso categoriale formato dai titolari degli interessi stessi; ampiezza che, com'e' ovvio, potra' risultare maggiore o minore a seconda della natura delle rivendicazioni avanzate e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono fatte valore.
Massima n. 1686
Gli artt. 330, 504, 505 C.P., pur presentando aspetti di incostituzionalita', non possono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, in quanto le norme consacrate in tali articoli, data la genericita' della loro formulazione, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la continuita' e regolarita', le quali, non rivestendo i caratteri propri dello sciopero economico, non sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali nelle norme stesse previste. Sicche' compete al giudice di merito disapplicare tali norme in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 Codice penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 330, 504, 505 del Cod. penale, ai sensi e nei limiti risultanti dalla motivazione, salva la necessaria regolamentazione del diritto di sciopero, ai sensi del precetto consacrato nell'art. 40 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze