Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1962
Corte cost., sent. 20 dicembre 1962, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1962
- Data di deposito
- 20 dicembre 1962
- Data di decisione
- 11 dicembre 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 392 del 3 giugno 1950
- art. 5, legge n. 1094 del 4 agosto 1948
- art. 2, legge n. 353 del 25 giugno 1949
- art. 7, legge n. 1094 del 4 agosto 1948
- legge n. 1094 del 4 agosto 1948
- art. 5, legge n. 1140 del 18 agosto 1948
- art. 51, codice di procedura civile
- art. 52, codice di procedura civile
Parametri
- art. 102, Costituzione
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 1652
Quando non sono addotti motivi nuovi a sostegno dell'eccezione di incostituzionalita' che investe una questione su cui la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, ne' l'eccezione stessa e' prospettata sotto profili nuovi prima non considerati, non vi e' ragione di discostarsi dalla precedente pronuncia. (La massima si riferisce alla questione di legittimita' costituzionale delle norme istitutive delle sezioni specializzate agrarie sotto il profilo della proporzione numerica fra le due categorie di membri componente il collegio, decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 76 del 1961).
Massima n. 1653
L'accertamento dei limiti entro cui e' da contenere il giudizio della Corte Costituzionale, necessario al rispetto del principio della corrispondenza del "chiesto" al "pronunciato", deve essere compiuto con riguardo non solo agli articoli della Costituzione che si assumono violati ma anche al complessivo testo dell'ordinanza di rinvio, sicche' il principio predetto non e' violato quando risulti in modo univoco dalla motivazione quale sia l'oggetto della questione proposta. (Nella specie, denunziata la illegittimita' costituzionale delle norme istitutive delle Sezioni Specializzate Agrarie, la Corte ha esteso il proprio esame al profilo relativo al difetto di determinazione delle condizioni necessarie ad assicurare il possesso da parte degli esperti dei requisiti di idoneita' e indipendenza, nonostante fosse stato richiamato il solo art. 102 e non anche l'art. 108 Cost.).
Massima n. 1654
Non puo' considerarsi omesso il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale, allorche' risulti, anche in modo implicito, che esso sia stato compiuto dal giudice a quo.
Massima n. 1655
L'inerzia del legislatore non e' suscettibile, in quanto comportamento meramente negativo, di venire sottoposta a sindacato di legittimita' costituzionale. Allorche' una legge, come quella istitutiva delle Sezioni specializzate agrarie del 4 agosto 1948, n. 1094, abbia dato luogo ad organi nuovi e ne abbia disciplinato la struttura e il funzionamento, ove sussista l'inadempimento di un precetto costituzionale, non si ha un semplice fatto di inerzia del legislatore e pertanto la norma e' censurabile sotto l'aspetto del difettoso esercizio dell'attivita' organizzativa esplicata.
Massima n. 1656
Le sezioni specializzate, istituite presso gli organi giudiziari ordinari, per corrispondere all'intento che mosse il costituente, debbono essere configurate non gia' come un istituto intermedio fra le soppresse giurisdizioni speciali e la giurisdizione ordinaria, bensi' come sottospecie di quest'ultima, con la conseguente esigenza di strutturarle adottando le modalita' idonee al accostarle, per quanto possibile, ad essa. Tuttavia per gli estranei alla magistratura non sono da richiedere requisiti analoghi a quelli prescritti per gli appartenenti a quest'ultima, giacche' se cosi' fosse, resterebbe frustata la stessa ratio che ebbe ad ispirare l'istituto delle sezioni specializzate, consistenti, nell'assicurare ad esse - data la specialita' della materia affidata alla loro competenza - il contributo che si pensa possa provenire da coloro che, pur mancando di cognizioni giuridiche, siano tuttavia in possesso di nozioni, attitudini, esperienze concrete, idonee a meglio adeguare nell'esercizio dell'attivita' decisoria l'esatta interpretazione del precetto normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha riguardo. In questo senso deve interpretarsi l'eliminazione del testo della Costituzione dell'inciso "secondo le norme dell'ordinamento giudiziario" che era contenuto nel progetto a proposito dell'organizzazione delle sezioni specializzate. Nell'istituire le Sezioni specializzate la legge non puo' invece dispensarsi da una precisa e puntuale determinazione tanto dei requisiti dai quali possa presumersi il possesso da parte dei cittadini estranei all'ordine giudiziario di quella idoneita' richiesta dall'art. 102 (idoneita' da intendere come variabile con il variare della materia oggetto della competenza di ciascun tipo di sezione), quanto di un minimo almeno di garanzie necessarie a conferire agli esperti quella posizione super partes, che e' attributo connaturale all'esercizio della funzione giurisdizionale e che si concreta appunto nel requisito dell'indipendenza, richiesto testualmente, proprio per tale personale estraneo alla magistratura, dall'art. 108.
Massima n. 1657
Il requisito dell'idoneita' del giudice, puo', anche in mancanza di apposite disposizioni legislative al riguardo (come per i tribunali per i minorenni, i tribunali per le acque pubbliche, le corti di assise), risultare implicitamente presupposto allorche' e' inerente all'ufficio ricoperto (come avviene per gli ingegneri del Genio civile designati a far parte del tribunale regionale delle acque). Esso non sussiste pero' quando, come rispetto alle Sezioni specializzate per le controversie agrarie, di cui all'art. 5 legge 18 agosto 1948, n. 1140 ed all'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949, n. 353 (norme che sono pertanto costituzionalmente illegittime in relazione all'art. 102, comma secondo, Cost.) nulla e' disposto dalle leggi in ordine alla capacita' dei membri estranei, sia intesa in senso generico che nel senso specifico del possesso di determinare attitudini tecniche, e non vi e' neppure luogo a presumere che l'idoneita' debba ritenersi inerente all'appartenenza alla categoria professionale interessata alla controversia, dato che neanche questa risulta in via generale richiesta. Ne' potrebbe ammettersi che il giudizio sull'idoneita' alla carica di componente il collegio giudicante possa essere rimesso al libero apprezzamento delle associazioni di categoria cui compete la designazione.
Massima n. 1658
Il precetto di cui all'art. 108, comma secondo, Cost., che stabilisce il requisito dell'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, non puo' essere interpretato nel senso dell'affidamento al legislatore di una assoluta discrezionalita' nella disciplina delle sezioni specializzate, considerando la "riserva di legge" la sola garanzia voluta stabilire. Non vi e', infatti, alcun elemento su cui poggiare una differenza di trattamento fra questa e le altre "riserve" stabilite dalla Costituzione, le quali, anche se, come l'attuale, non siano "rinforzate", sono ritenute suscettibili di dar vita al sindacato rivolto ad accertare se vi sia una qualche minima corrispondenza fra la legge emessa nella materia riservata e l'interesse che la Costituzione ha inteso tutelare sancendo la riserva.
Massima n. 1659
Il requisito dell'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia (art. 108, comma secondo, Cost.) e' difficilmente configurabile in termini precisi, perche' la sua regolamentazione propone problemi diversi secondo la diversita' delle strutture statali e le epoche storiche, e non consente uniformita', dovendo adeguarsi alla varieta' dei tipi di giurisdizione. Cosi', se puo' ammettersi che fra gli scopi cui si vuole soddisfino le Sezioni specializzate sia compreso quello di fare risuonare nel seno del collegio giudicante la voce di determinate esigenze sociali, appare giustificato, nei casi in cui da esse siano state espresse apposite organizzazioni, consentire che da queste ultime provengano i membri estranei. Ma quando cio' accada non puo' prescindersi dal richiedere che costoro, una volta assunti alla carica, pur se chiamati a riflettere gli interessi generali del settore rappresentato, siano tuttavia sottratti ad una situazione di passiva obbedienza di fronte all'associazione di provenienza, cosi' da consentire loro di procedere all'applicazione della legge sulla base di una obbiettiva considerazione degli elementi emergenti dalla causa. In modo piu' particolare non puo' poi prescindersi dall'esigere che nell'ordinamento delle Sezioni specializzate sia resa possibile la costante osservanza, anche nei riguardi dei membri estranei, del principio generale della precostituzione del giudice, nonche' l'applicazione di quegli istituti (come per es. quelli dell'astenzione e della ricusazione) necessari ad assicurare la loro estraneita' all'interesse delle parti fra cui verte la controversia.
Massima n. 1660
Le norme istitutive delle Sezioni specializzate agrarie (art. 5 legge 18 agosto 1948 n. 1140; art. 1 legge 3 giugno 1950 n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 legge 25 giugno 1949 n. 353) sono costituzionalmente illegittime, oltre che in relazione all'art. 102, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 108, comma secondo, Cost., in quanto non assicurano l'indipendenza degli estranei chiamati a far parte delle Sezioni. Infatti, da una parte, la nomina degli esperti, se pure affidata ai capi delle Corti di appello, rimane vincolata alla scelta di uno dei due nomi designati dalle associazioni, e dall'altra fa difetto ogni determinazione della durata in carica dei medesimi, il che accresce di fatto il potere delle associazioni di richiedere in ogni momento la sostituzione dei membri in carica con altri (deficienze queste che appaiono tanto piu' gravi quando si tenga presente la prevalenza numerica nelle sezioni di primo grado dei membri predetti rispetto ai giudici togati). Ed e' da aggiungere che l'applicazione delle norme le quali demandano alle associazioni di categoria la designazione dei membri estranei si presenta, in via di fatto, di incerta applicazione allorche' - come di solito accade - piu' siano le associazioni rappresentative di una stessa categoria. Manca inoltre ogni predisposizione normativa relativa alla istituzione dei membri supplenti; carenza che, rendendo praticamente impossibile l'applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. conduce necessariamente alla violazione o del principio dell'imparzialita', o di quello della precostituzione del giudice, ove si pensasse di sostituire il membro ricusato o astenutosi con altro che fosse designato per l'occasione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso In Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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