Corte costituzionale
Ordinanza n. 25/1962
Corte cost., ord. 27 marzo 1962, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 25/1962
- Data di deposito
- 27 marzo 1962
- Data di decisione
- 20 marzo 1962
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
- art. 51, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 1483
La Corte costituzionale nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimita' costituzionale gia' decisa con sentenza, puo' ritenere sostanzialmente assorbiti dalla motivazione della precedente decisione, motivi che non sono stati anteriormente addotti. (Nella specie, si afferma nelle ordinanze che hanno promosso il giudizio che la legge, nei casi contemplati dallo art. 15, n. 3, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - riguardante la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali - non potrebbe fissare cause di ineleggibilita' al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilita' al momento dell'assunzione della carica; la Corte riconosce che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della sentenza 3 luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dell'elettorato passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin dal momento delle elezioni).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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