Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1962

Corte cost., ord. 22 novembre 1962, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/1962
Data di deposito
22 novembre 1962
Data di decisione
15 novembre 1962
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 1638

Va dichiarata con ordinanza la manifesta infondatezza di una questione incidentale di legittimita' costituzionale su cui la Corte si e' gia' pronunciata con sentenza, dichiarando la illegittimita' delle norme impugnate. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 r.d.l. 24 settembre 1940 n. 1949 e dell'art. 5 d. lgs. 23 gennaio 1948 n. 59, gia' dichiarati illegittimi, riguardanti l'accertamento presuntivo in base al criterio dell'ettaro-coltura, ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati. Cfr.: sent. n. 65/1962.

Massima n. 1639

La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Servizio contributi unificati;

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, la illegittimità costituzionale delle quali è stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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