Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/1962
Corte cost., ord. 22 novembre 1962, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/1962
- Data di deposito
- 22 novembre 1962
- Data di decisione
- 15 novembre 1962
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto-legge n. 59 del 23 gennaio 1948
- art. 5, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 4, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 616, codice di procedura civile
- art. 72, regio decreto n. 1401 del 17 ottobre 1922
- art. 617, codice di procedura civile
- art. 615, codice di procedura civile
- art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 209, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 73, regio decreto n. 1401 del 17 ottobre 1922
- art. 63, legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- art. 618, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 1638
Va dichiarata con ordinanza la manifesta infondatezza di una questione incidentale di legittimita' costituzionale su cui la Corte si e' gia' pronunciata con sentenza, dichiarando la illegittimita' delle norme impugnate. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 r.d.l. 24 settembre 1940 n. 1949 e dell'art. 5 d. lgs. 23 gennaio 1948 n. 59, gia' dichiarati illegittimi, riguardanti l'accertamento presuntivo in base al criterio dell'ettaro-coltura, ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati. Cfr.: sent. n. 65/1962.
Massima n. 1639
La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa del Servizio contributi unificati;
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, e nell'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, la illegittimità costituzionale delle quali è stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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