Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1961

Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/1961
Data di deposito
30 dicembre 1961
Data di decisione
21 dicembre 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3308 del 18 dicembre 1952
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1400

La competenza a giudicare della rilevanza di una questione di costituzionalita' e' del giudice a quo e non della Corte, alla quale spetta soltanto di controllare che il giudizio di rilevanza sia stato formulato e motivato.

Massima n. 1401

Fra "i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico" indicati nell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, non puo' essere compreso il diritto di proprieta' del Comune sul demanio universale, atteso che l'istituto degli usi civici esercitati sulla proprieta' privata, alla quale si riferisce l'articolo precisato, e' ben diverso dall'istituto dalle proprieta' pubblica di un Comune sui beni del proprio demanio.

Massima n. 1402

In base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, il Commissario liquidatore degli usi civici nel procedimento in cui si discuta sull'esistenza e la consistenza di un demanio comunale esercita una funzione giurisdizionale e davanti ad esso percio' si svolge un procedimento giurisdizionale che si conclude con un provvedimento giurisdizionale. E', quindi, ammissibile che, durante un procedimento di reintegra che si svolga davanti al Commissario liquidatore degli usi civici, possa essere sollevata una questione di legittimita' costituzionale a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e all'art. 23 della legge 1953, n. 87

Massima n. 1403

I presupposti della questione di legittimita' costituzionale, che il giudice a quo accerta, attengono al giudizio di rilevanza, anzi si identificano con questo giudizio stesso. La Corte non puo' sostituirsi al giudice a quo, compiendo essa questo giudizio, ne' rinviargli gli atti, perche' si formi sul punto controverso la cosa giudicata, senza violare la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Non puo' essere contestato alle parti il diritto di proseguire nel giudizio a quo a discutere sulla fondatezza dei presupposti della questione di legittimita' costituzionale, ne' e' escluso che nei gradi successivi di giudizio una diversa pronunzia sulla rilevanza comporti, come sua conseguenza, l'inefficacia della sentenza della Corte, come e' fatto del resto palese dalla formula "in quanto" costantemente adoperata dalla Corte nelle sentenze dichiarative dell'illegittimita' costituzionale dei decreti di espropriazione.

Massima n. 1404

Il provvedimento che espropria terreni demaniali viola la norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che consente di sottoporre all'espropriazione la proprieta' terriera privata, e travalica i confini segnati dalla legge di delegazione. E' illegittimo il D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale appartenenti al Comune di Garaguso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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