Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1961
Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1961
- Data di deposito
- 30 dicembre 1961
- Data di decisione
- 21 dicembre 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- decreto del Presidente della Repubblica n. 3308 del 18 dicembre 1952
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1949
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 1400
La competenza a giudicare della rilevanza di una questione di costituzionalita' e' del giudice a quo e non della Corte, alla quale spetta soltanto di controllare che il giudizio di rilevanza sia stato formulato e motivato.
Massima n. 1401
Fra "i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico" indicati nell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, non puo' essere compreso il diritto di proprieta' del Comune sul demanio universale, atteso che l'istituto degli usi civici esercitati sulla proprieta' privata, alla quale si riferisce l'articolo precisato, e' ben diverso dall'istituto dalle proprieta' pubblica di un Comune sui beni del proprio demanio.
Massima n. 1402
In base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, il Commissario liquidatore degli usi civici nel procedimento in cui si discuta sull'esistenza e la consistenza di un demanio comunale esercita una funzione giurisdizionale e davanti ad esso percio' si svolge un procedimento giurisdizionale che si conclude con un provvedimento giurisdizionale. E', quindi, ammissibile che, durante un procedimento di reintegra che si svolga davanti al Commissario liquidatore degli usi civici, possa essere sollevata una questione di legittimita' costituzionale a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e all'art. 23 della legge 1953, n. 87
Massima n. 1403
I presupposti della questione di legittimita' costituzionale, che il giudice a quo accerta, attengono al giudizio di rilevanza, anzi si identificano con questo giudizio stesso. La Corte non puo' sostituirsi al giudice a quo, compiendo essa questo giudizio, ne' rinviargli gli atti, perche' si formi sul punto controverso la cosa giudicata, senza violare la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Non puo' essere contestato alle parti il diritto di proseguire nel giudizio a quo a discutere sulla fondatezza dei presupposti della questione di legittimita' costituzionale, ne' e' escluso che nei gradi successivi di giudizio una diversa pronunzia sulla rilevanza comporti, come sua conseguenza, l'inefficacia della sentenza della Corte, come e' fatto del resto palese dalla formula "in quanto" costantemente adoperata dalla Corte nelle sentenze dichiarative dell'illegittimita' costituzionale dei decreti di espropriazione.
Massima n. 1404
Il provvedimento che espropria terreni demaniali viola la norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che consente di sottoporre all'espropriazione la proprieta' terriera privata, e travalica i confini segnati dalla legge di delegazione. E' illegittimo il D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale appartenenti al Comune di Garaguso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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