Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1961

Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1961
Data di deposito
30 dicembre 1961
Data di decisione
21 dicembre 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:77

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1413 del 18 dicembre 1951
  • art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1397

L'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (cosi' detta legge Sila), dispone che sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprieta' privata, suscettibili di trasformazione, appartenenti a soggetti, che, al 15 novembre 1949, erano titolari di piu' di 300 ettari. Esige, percio', che la entita' del terreno espropriabile, oltre il limite anzidetto, che deve essere sempre rispettato a favore del proprietario, sia stabilita in seguito ad una valutazione quantitativa e qualitativa di un determinato soggetto passivo (singole persone e societa'). La espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria non mira a trasferire da uno ad un altro soggetto un bene per se' obiettivamente considerato, ma, invece, a sottrarre parte del patrimonio ad un soggetto, quando si verifichino le condizioni previste dalla legge. Cfr.: 8/1959 B, 57/1959 C.

Massima n. 1398

La errata intestazione degli atti inerenti all'esproprio (nella specie, del piano particolareggiato e del decreto di scorporo) non puo' considerarsi come un errore materiale rettificabile con la procedura indicata nel secondo comma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, bensi' un errore che investe la sostanza del procedimento, e che si riflette, quindi, necessariamente sul decreto di scorporo e ne produce l'illegittimita'. (Nella specie, il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, aveva determinato la quota espropriabile con riferimento all'intero patrimonio del titolare premorto, invece che al soggetto passivo dell'esproprio, avendo preso in considerazione e riportato negli atti inerenti all'esproprio, i dati catastali intestati al de cuius premorto).

Massima n. 1399

Per determinare la quota di scorporo, ai fini delle espropriazioni previste dalle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230, occorre riferirsi alle risultanze catastali in atto al 15 novembre 1949.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO -

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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