Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1961

Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1961
Data di deposito
22 dicembre 1961
Data di decisione
7 dicembre 1961
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 1, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 37, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1381

La norma contenuta nell'articolo 37, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, statuendo che i periodi di lavoro subordinato all'estero, non protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali, sono esclusi dal computo del quinquennio precedente la morte dell'assicurato ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per i superstiti, traduce in formula legislativa il principio che, quando situazioni obiettive determinano la sospensione del rapporto assicurativo, i diritti acquisiti dal lavoratore rimangono quali erano al momento della sospensione, senza l'obbligo di versare i contributi durante il periodo della sospensione stessa (neutralizzazione del periodo), realizzandosi cosi' la conservazione dei relativi diritti, indipendentemente dalle vicende del rapporto di lavoro. Trattasi, pertanto, di una norma di coordinamento che, formando oggetto specifico di delega legislativa ( art. 37 primo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218) puo' eliminare le lacune esistenti nel particolare settore (previdenza sociale) cui si riferisce.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rigetta la pregiudiziale dedotta dall'I.N.P.S. e dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata di ufficio dal Tribunale di Udine con la ordinanza 23 aprile 1960, riguardante l'art. 37, lett. b, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, circa i periodi di lavoro subordinato all'estero non protetti da accordi internazionali, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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