Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1961
Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1961
- Data di deposito
- 22 dicembre 1961
- Data di decisione
- 7 dicembre 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 1, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 37, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
Massime
Massima n. 1381
La norma contenuta nell'articolo 37, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, statuendo che i periodi di lavoro subordinato all'estero, non protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali, sono esclusi dal computo del quinquennio precedente la morte dell'assicurato ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per i superstiti, traduce in formula legislativa il principio che, quando situazioni obiettive determinano la sospensione del rapporto assicurativo, i diritti acquisiti dal lavoratore rimangono quali erano al momento della sospensione, senza l'obbligo di versare i contributi durante il periodo della sospensione stessa (neutralizzazione del periodo), realizzandosi cosi' la conservazione dei relativi diritti, indipendentemente dalle vicende del rapporto di lavoro. Trattasi, pertanto, di una norma di coordinamento che, formando oggetto specifico di delega legislativa ( art. 37 primo comma, legge 4 aprile 1952, n. 218) puo' eliminare le lacune esistenti nel particolare settore (previdenza sociale) cui si riferisce.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
rigetta la pregiudiziale dedotta dall'I.N.P.S. e dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata di ufficio dal Tribunale di Udine con la ordinanza 23 aprile 1960, riguardante l'art. 37, lett. b, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, circa i periodi di lavoro subordinato all'estero non protetti da accordi internazionali, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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