Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1961

Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1961
Data di deposito
22 dicembre 1961
Data di decisione
7 dicembre 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, n.1, legge n. 253 del 23 maggio 1950
  • art. 10, n.2, legge n. 253 del 23 maggio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1377

L'accertamento delle condizioni dell'immobile e della necessita' dello sgombero demandata al Genio Civile ai sensi del n. 1, seconda parte, e del n. 2, seconda parte, dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, vincola nel merito il giudice, il quale esercita in proposito un controllo di legittimita'. Le norme citate, di cui alla legge n. 253 del 1950, limitando la liberta' di apprezzamento del giudice proprio sul punto principale della controversia, compromettono la tutela processuale dei diritti delle parti, le quali non hanno la possibilita' di far valere i loro diritti dinanzi all'autorita' giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall'ordinamento giuridico.

Massima n. 1378

L'accertamento del Genio Civile, pur essendo atto istruttorio, tuttavia e' opera d'un ufficio amministrativo e compiendosi, per di piu', in occasione d'una lite in cui si contende non su interessi legittimi ma su diritti soggettivi, comporta come conseguenza che, siccome la cessazione della proroga dipende soltanto da tale atto, che non puo' essere sindacato nel merito, il diritto soggettivo alla fine ha una difesa, nella sua intensita', effettivamente incompleta. Il che costituisce un difetto di tutela in rapporto agli articoli 24 e 3 della Costituzione.

Massima n. 1379

Le norme di cui al n. 1, seconda parte, ed al n. 2, seconda parte, dell'art. 10 della legge n. 253 del 1950, non garantendo il contraddittorio, contrastano con l'art. 24, 2 comma, della Costituzione: il diritto alla difesa e' compromesso allorche' il contraddittorio non sia assicurato e sussistano ostacoli processuali a far valere le ragioni delle parti (sent. 8 marzo 1957, n. 46 della Corte costituzionale). Infatti, l'ufficio del Genio Civile deve sentire le parti, di regola separatamente, le loro dichiarazioni non sono verbalizzate o portate a conoscenza del giudice, il quale, anche se si instaurasse avanti al Genio Civile un vero e proprio contraddittorio, ad esso resterebbe estraneo.

Massima n. 1380

La seconda parte dell'art. 10, n. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, dato che si limita a demandare al Genio Civile l'accertamento della situazione a cui si riferisce la prima parte della stessa norma, e' totalmente illegittima. Non ne consegue con cio' un vuoto legislativo, poiche' l'accertamento circa la indispensabilita' dello sgombero, anche se temporaneo, sara' fatto dal giudice secondo le leggi e con nomina eventuale d'un consulente. La seconda parte del citato art. 10, n. 2, solo in quanto demanda al Genio Civile l'accertamento della necessita' dello sgombero e la valutazione della possibilita' dello sloggio temporaneo senza allontanamento dell'inquilino , e' illegittima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dell'art. 10, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui esso demanda al Genio civile l'accertamento delle condizioni tecniche e della necessità dello sgombero dell'immobile, e dell'art. 10, n. 2, della stessa legge in quanto l'accertamento della indispensabilità dello sgombero e della possibilità d'uno sgombero temporaneo è demandato al Genio civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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