Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1961

Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1961
Data di deposito
22 dicembre 1961
Data di decisione
7 dicembre 1961
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 11 gennaio 1956
  • art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 11 gennaio 1956
  • art. 2, n.17, legge n. 1181 del 20 dicembre 1954
  • art. 5, legge n. 1181 del 20 dicembre 1954

Parametri

Massime

Massima n. 1375

La garanzia della "conservazione delle posizioni giuridiche acquisite" disposta dall'art. 2, n. 17 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ha voluto imporre al legislatore delegato il rispetto di quanto e soltanto di quanto possa considerarsi gia' entrato nel patrimonio giuridico degli impiegati, del quale non fanno parte i rapporti gerarchici, le mere aspettative di carriera e i rapporti di anzianita' relativa. Essendo legittima e conforme alla lettera e allo spirito della legge di delegazione la fusione in un'unica carriera direttiva dei ruoli di gruppo A / B del personale degli uffici periferici del Ministero delle Finanze, gli articoli 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, che in conseguenza di questa fusione disciplinano le carriere e l'inquadramento di detto personale, hanno rispettato i limiti e i criteri della legge di delegazione non superando l'ambito della discrezionalita' consentita al legislatore delegato.

Massima n. 1376

La facolta' concessa al Governo dall'art. 5 della legge di delegazione 20 dicembre 1954, n. 1181, di procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato al fine di adeguarli alle effettive esigenze di servizio, non era da esercitarsi necessariamente in un momento successivo a quello assegnato al riordinamento della carriera. La revisione degli organici degli impiegati degli uffici periferici del Ministero delle Finanze non solo non fu effettuata congiuntamente al riordinamento delle carriere ma non fu effettuata affatto, come si evince dalla circostanza che pende tuttora davanti al Parlamento un disegno di legge che si propone appunto di attuarla. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, in riferimento all'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, in relazione agli artt. 2, n. 17, e 5 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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