Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1961
Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1961
- Data di deposito
- 22 dicembre 1961
- Data di decisione
- 7 dicembre 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 11 gennaio 1956
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 11 gennaio 1956
- art. 2, n.17, legge n. 1181 del 20 dicembre 1954
- art. 5, legge n. 1181 del 20 dicembre 1954
Parametri
Massime
Massima n. 1375
La garanzia della "conservazione delle posizioni giuridiche acquisite" disposta dall'art. 2, n. 17 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ha voluto imporre al legislatore delegato il rispetto di quanto e soltanto di quanto possa considerarsi gia' entrato nel patrimonio giuridico degli impiegati, del quale non fanno parte i rapporti gerarchici, le mere aspettative di carriera e i rapporti di anzianita' relativa. Essendo legittima e conforme alla lettera e allo spirito della legge di delegazione la fusione in un'unica carriera direttiva dei ruoli di gruppo A / B del personale degli uffici periferici del Ministero delle Finanze, gli articoli 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, che in conseguenza di questa fusione disciplinano le carriere e l'inquadramento di detto personale, hanno rispettato i limiti e i criteri della legge di delegazione non superando l'ambito della discrezionalita' consentita al legislatore delegato.
Massima n. 1376
La facolta' concessa al Governo dall'art. 5 della legge di delegazione 20 dicembre 1954, n. 1181, di procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato al fine di adeguarli alle effettive esigenze di servizio, non era da esercitarsi necessariamente in un momento successivo a quello assegnato al riordinamento della carriera. La revisione degli organici degli impiegati degli uffici periferici del Ministero delle Finanze non solo non fu effettuata congiuntamente al riordinamento delle carriere ma non fu effettuata affatto, come si evince dalla circostanza che pende tuttora davanti al Parlamento un disegno di legge che si propone appunto di attuarla. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, in riferimento all'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, in relazione agli artt. 2, n. 17, e 5 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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