Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1961
Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1961
- Data di deposito
- 22 dicembre 1961
- Data di decisione
- 5 dicembre 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 1409 del 13 dicembre 1956
- art. 1, legge n. 1409 del 13 dicembre 1956
- art. 4, codice penale
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1365
Non e' necessario che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute siano espressamente indicate nella ordinanza di rinvio, in relazione ad una asserita violazione dell'art. 10 della Costituzione, quando dal suo contesto si desuma implicitamente la esistenza delle norme stesse. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato rilevava che la ordinanza del giudice a quo non aveva indicato esplicitamente quali fossero le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che sarebbero state violate dagli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409. Osserva in merito la Corte che si desume, per implicito, dal contesto dell'ordinanza, che il giudice a quo ha presupposto esistente una regola la cui applicazione escluderebbe la competenza legislativa dello Stato in materia di polizia amministrativa (in particolare di polizia finanziaria) o in materia penale, riguardo alla nave nazionale che navighi nell'alto mare).
Massima n. 1366
Lo Stato della immatricolazione irradia la propria potesta' sulla nave anche fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, in particolare, anche quando la nave si trovi in alto mare, il quale, secondo una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, e' aperto al libero e pari uso di tutti i membri della comunita' internazionale. Non contrastano, pertanto, con questo principio, e quindi con l'art. 10 della Costituzione, gli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, che impongono l'obbligo del manifesto di carico per le navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, che trasportano tabacchi fuori zona di vigilanza doganale e comminano sanzioni penali per le infrazioni a tale dovere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello Stato:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, in riferimento all'art. 10 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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