Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1961

Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1961
Data di deposito
11 luglio 1961
Data di decisione
5 luglio 1961
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, n.4, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • art. 3, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • art. 8, n.5, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • art. 14, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • art. 8, n.7, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • art. 12, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • art. 13, comma 2, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • art. 6, n.2, legge n. 375 del 3 giugno 1950
  • legge n. 375 del 3 giugno 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1339

Come risulta dagli artt. 2; 14; 6, n. 2; 8, nn. 4, 5 e 7; 12; 13, secondo comma, la legge 3 giugno 1950, n. 375; sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, riguardando gli invalidi di guerra non totalmente inabili al lavoro, dispone in loro favore provvidenze di carattere non assistenziale, ma di avviamento al lavoro. Pertanto, la legge non solo non contrasta con la norma del penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, per il quale alla suddetta assistenza agli invalidi al lavoro provvedono "organi ed istituti disposti o integrati dallo Stato", ma e' anzi in armonia col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il diritto degli inabili o minorati "all'educazione e all'avviamento professionale".

Massima n. 1340

Secondo la legge 3 giugno 1950, n. 375, l'assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese. Pertanto, la legge non viola i principi di liberta' di iniziativa economica e di garanzia della proprieta' privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Massima n. 1341

Nel sistema della legge 3 giugno 1950, n. 375, non si ha discordanza tra la prestazione di lavoro da parte dell'invalido assunto dall'impresa e la retribuzione che deve venirgli corrisposta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di Brescia con ordinanza del 16 maggio 1960 sulla legittimità costituzionale della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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