Corte costituzionale
Sentenza n. 55/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 55/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 5 luglio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, n.4, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- art. 3, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- art. 8, n.5, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- art. 14, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- art. 8, n.7, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- art. 12, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- art. 13, comma 2, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- art. 6, n.2, legge n. 375 del 3 giugno 1950
- legge n. 375 del 3 giugno 1950
Parametri
Massime
Massima n. 1339
Come risulta dagli artt. 2; 14; 6, n. 2; 8, nn. 4, 5 e 7; 12; 13, secondo comma, la legge 3 giugno 1950, n. 375; sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, riguardando gli invalidi di guerra non totalmente inabili al lavoro, dispone in loro favore provvidenze di carattere non assistenziale, ma di avviamento al lavoro. Pertanto, la legge non solo non contrasta con la norma del penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, per il quale alla suddetta assistenza agli invalidi al lavoro provvedono "organi ed istituti disposti o integrati dallo Stato", ma e' anzi in armonia col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il diritto degli inabili o minorati "all'educazione e all'avviamento professionale".
Massima n. 1340
Secondo la legge 3 giugno 1950, n. 375, l'assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese. Pertanto, la legge non viola i principi di liberta' di iniziativa economica e di garanzia della proprieta' privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Massima n. 1341
Nel sistema della legge 3 giugno 1950, n. 375, non si ha discordanza tra la prestazione di lavoro da parte dell'invalido assunto dall'impresa e la retribuzione che deve venirgli corrisposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di Brescia con ordinanza del 16 maggio 1960 sulla legittimità costituzionale della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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