Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1961
Corte cost., sent. 11 luglio 1961, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1961
- Data di deposito
- 11 luglio 1961
- Data di decisione
- 4 luglio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1044 del 20 ottobre 1954
Parametri
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 1318
Il processo incidentale di legittimita' costituzionale si svolge non nell'interesse privato, ma per la tutela dell'interesse pubblico al rispetto della norma della Costituzione, e non e', quindi, suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo ordinario dal quale ha ricevuto impulso: non trovano percio' applicazione nel processo costituzionale le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo ordinario. (Nella specie era stata domandata la sospensione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale per il fatto che sul rapporto controverso, cui si riferiva il giudizio di rilevanza, non fosse ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato, in quanto il giudizio a quo, dapprima sospeso, era poi venuto a cessare). Cfr.: 74/1960 C.
Massima n. 1319
L'interpretazione della norma impugnata di illegittimita' costituzionale, quando tende a stabilire se ad essa sia soggetto il rapporto dedotto nel processo a quo, e' parte del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'.
Massima n. 1320
Il potere conferito al Ministro per le finanze dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, ha carattere meramente amministrativo, per cui non trovano applicazione nella specie, ai fini del sindacato di legittimita' costituzionale della norma impugnata, le norme sulla delegazione legislativa. Cfr.: 30/1957 C, 47/1957 B, 50/1960.
Massima n. 1321
L'art. 23 della Costituzione non esige che la istituzione dei tributi avvenga "per legge", ma "in base alla legge". Cio' consente che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalita' tecnica, purche' risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalita' si trasformi in arbitrio. Cfr.: 26/1961, 4/1957 B, 122/1957 D, 2/1962 B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalle parti;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in riferimento agli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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