Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1961
Corte cost., sent. 24 giugno 1961, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1961
- Data di deposito
- 24 giugno 1961
- Data di decisione
- 20 giugno 1961
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 111, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 197, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
- art. 662, codice penale
- art. 8, ss., regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 1, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
Parametri
Massime
Massima n. 1278
Il regolamento, essendo atto privo di forza di legge, non e' compreso fra quelli che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimita' costituzionale della Corte. Qualora una norma regolamentare integri una disposizione legislativa impugnata, tale "integrazione" non puo' far si che sia attratto nell'ambito della competenza della Corte un atto che per sua natura ne e' escluso. Rientra nella competenza del giudice ordinario esaminare se la norma contenuta nell'art. 197 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle leggi di p.s. si sia tenuta nei limiti della legge o se abbia, invece, sotto specie di "integrazione", aggiunto qualcosa alla norma contenuta nell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, modificandone o ampliandone la sfera di efficacia.
Massima n. 1279
L'autorizzazione contemplata dagli artt. 111 del T.U. delle leggi di p.s. e 662 Cod. pen. non ha per oggetto la diffusione del pensiero, ma l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini a questa, delle quali e' oggetto soltanto la riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengono la manifestazione di una opinione e di un pensiero. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli articoli sopraindicati in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 1/56 F; 1/56 H;
Massima n. 1280
Le norme contenute nel T.U. di pubblica sicurezza (artt. 8 e segg.) per la disciplina delle autorizzazioni, interpretate in relazione al nuovo sistema delle pubbliche liberta' e ai rimedi giurisdizionali assicurati dalla Costituzione, nonche' in relazione al principio che all'autorita' di polizia non e' consentito un potere discrezionale illimitato, inducono ad ammettere che, nel caso previsto dall'art. 111 del T.U. di p.s., la discrezionalita' dell'autorita' di polizia e' limitata a controllata e, per alcuni aspetti, tecnica. (Nella specie, si lamentava nell'ordinanza di rinvio che il regime delle autorizzazioni di p.s. consentisse all'autorita' di polizia l'esercizio di un potere discrezionale illimitato).
Massima n. 1281
Il termine "stampa" e' un nome tecnico e come tale usato nella norma costituzionale dell'art. 21, secondo comma. Ne da' conferma l'art. 1 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47. (Nella specie si sosteneva dal giudice a quo che il termine "stampa", quale e' usato nel secondo comma dell'art. 21 Cost., dovesse intendersi comprensivo non soltanto della manifestazione del pensiero a mezzo della stampa o su stampati, ma anche "dell'attivita' materiale che permette la riproduzione del pensiero da manifestare").
Massima n. 1282
Le norme contenute nell'art. 111 del T.U. di p.s. e nell'art. 662 Cod. pen. prevedono l'ipotesi di chi esercita l'arte tipografica dedicandosi in maniera professionale a tale attivita', che ha ad oggetto beni o servizi, non gia' l'ipotesi di chi si serve direttamente di moderni mezzi di riproduzione meccanica per fini informativi e di propaganda.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle leggi di p.s., dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Pretore di Firenze 28 marzo 1960, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931 e dell'art. 662 Cod. pen., in riferimento al primo e secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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