Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1961

Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1961
Data di deposito
9 giugno 1961
Data di decisione
6 giugno 1961
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 10, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4385 del 28 dicembre 1952
  • art. 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • art. 2, n.1, legge n. 339 del 2 aprile 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4048 del 28 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1254

Ai sensi dell'art. 2, n. 1 della legge 2 aprile 1952, n. 339, il termine del 31 dicembre 1952, assegnato agli enti di riforma agraria, per la pubblicazione dei piani di esproprio, dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, poteva essere eccezionalmente superato se, in applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fossero stati esonerati dall'esproprio terreni compresi nei piani gia' pubblicati. In questo caso era consentita la pubblicazione di piani di "recupero" per integrare le quote di scorporo stabilite dalla legge. Tale facolta' degli enti di riforma era pero' condizionata dall'esistenza di una preventiva, e quindi gia' intervenuta, formale dichiarazione di esonero di data anteriore a quella stabilita come termine ultimo (30 settembre 1952) per la pubblicazione dei piani di recupero. I decreti presidenziali di scorporo, n. 4048 e n. 4385 del 28 dicembre 1952, essendo stati emanati in base a piani di recupero non preceduti da formale dichiarazione di esonero nei sensi sopra indicati, eccedono dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sono quindi viziati da illegittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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