Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1961
Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1961
- Data di deposito
- 9 giugno 1961
- Data di decisione
- 6 giugno 1961
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 10, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4385 del 28 dicembre 1952
- art. 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 2, n.1, legge n. 339 del 2 aprile 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4048 del 28 dicembre 1952
Parametri
Massime
Massima n. 1254
Ai sensi dell'art. 2, n. 1 della legge 2 aprile 1952, n. 339, il termine del 31 dicembre 1952, assegnato agli enti di riforma agraria, per la pubblicazione dei piani di esproprio, dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, poteva essere eccezionalmente superato se, in applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fossero stati esonerati dall'esproprio terreni compresi nei piani gia' pubblicati. In questo caso era consentita la pubblicazione di piani di "recupero" per integrare le quote di scorporo stabilite dalla legge. Tale facolta' degli enti di riforma era pero' condizionata dall'esistenza di una preventiva, e quindi gia' intervenuta, formale dichiarazione di esonero di data anteriore a quella stabilita come termine ultimo (30 settembre 1952) per la pubblicazione dei piani di recupero. I decreti presidenziali di scorporo, n. 4048 e n. 4385 del 28 dicembre 1952, essendo stati emanati in base a piani di recupero non preceduti da formale dichiarazione di esonero nei sensi sopra indicati, eccedono dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sono quindi viziati da illegittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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