Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1961
Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1961
- Data di deposito
- 9 giugno 1961
- Data di decisione
- 25 maggio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:30
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- legge n. 1 del 5 gennaio 1956
- legge n. 25 del 11 gennaio 1951
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 281, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 1239
La delega contenuta nella legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria ha confini assai estesi, avendo per scopo di coordinare le norme precedentemente emanate sulla materia, semplificare l'applicazione dei tributi, organizzare razionalmente i servizi relativi e perfezionare quelle parti delle norme predette che regolano l'attivita' dell'amministrazione finanziaria in ordine all'accertamento dei redditi.
Massima n. 1240
Quando la legge delegante distingue tra "disposizioni" e "principi" specificando che il testo unico non deve essere contrario ai "principi", impone di rispettare le linee sostanziali delle norme che nel testo unico confluiscono, ma non anche quelle che non costituiscono elemento strutturale del sistema accolto.
Massima n. 1241
L'iscrizione provvisoria nel ruolo per la riscossione delle imposte presuppone sempre l'accertamento dell'esistenza di una obbligazione tributaria per il periodo di competenza, e l'adempimento di questa obbligazione non ne risulta anticipato, perche' trova ragione in un accertamento che ha forza esecutoria come atto amministrativo, in modo da rendere esigibile l'imposta anche se l'atto, essendo suscettibile d'impugnazione, non rivesta carattere di immutabilita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza della Commissione distrettuale delle imposte dirette di Pescara del 16 marzo 1960, degli artt. 3, 4 e 281 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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