Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1961

Corte cost., sent. 27 maggio 1961, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1961
Data di deposito
27 maggio 1961
Data di decisione
23 maggio 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:28

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1233

Nessun principio direttivo, eventualmente desunto dalla legge delegante, puo' giustificare una norma del decreto delegato che sia in contrasto con una precisa disposizione della stessa legge delegante.

Massima n. 1234

In sede di mero coordinamento, non puo' il legislatore delegato porre alcun limite ai diritti soggettivi riconosciuti dalle stesse leggi che devono coordinare.

Massima n. 1235

L'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale stabilisce che "ai beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie previdenziali, sostitutive dall'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia.....che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione...." debba essere corrisposto solo un supplemento annuo pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia, qualunque sia il numero di tali contributi - e cioe' se il loro ammontare darebbe diritto al minimo di pensione - e' in contrasto con le disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218, che espressamente prevedono, in alcuni casi, il cumulo della pensione ex assicurazione obbligatoria con altra pensione ex trattamento sostitutivo. Il citato art. 27 del D.P.R. n. 818 del 1957 eccede quindi dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge 4 aprile 1952, n. 218, ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO -

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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