Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1961
Corte cost., sent. 27 maggio 1961, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1961
- Data di deposito
- 27 maggio 1961
- Data di decisione
- 23 maggio 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:28
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 218 del 4 aprile 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
Parametri
Massime
Massima n. 1233
Nessun principio direttivo, eventualmente desunto dalla legge delegante, puo' giustificare una norma del decreto delegato che sia in contrasto con una precisa disposizione della stessa legge delegante.
Massima n. 1234
In sede di mero coordinamento, non puo' il legislatore delegato porre alcun limite ai diritti soggettivi riconosciuti dalle stesse leggi che devono coordinare.
Massima n. 1235
L'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale stabilisce che "ai beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie previdenziali, sostitutive dall'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia.....che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione...." debba essere corrisposto solo un supplemento annuo pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia, qualunque sia il numero di tali contributi - e cioe' se il loro ammontare darebbe diritto al minimo di pensione - e' in contrasto con le disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218, che espressamente prevedono, in alcuni casi, il cumulo della pensione ex assicurazione obbligatoria con altra pensione ex trattamento sostitutivo. Il citato art. 27 del D.P.R. n. 818 del 1957 eccede quindi dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge 4 aprile 1952, n. 218, ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO -
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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