Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1961
Corte cost., sent. 27 maggio 1961, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1961
- Data di deposito
- 27 maggio 1961
- Data di decisione
- 23 maggio 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 121, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 1, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 1232
Il principio per cui nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non e' sempre attuato nella legislazione penale per mezzo di una rigorosa descrizione della fattispecie tipica prevista come reato, ma talora e' attuato con una descrizione sommaria dalla fattispecie o con l'uso di espressioni meramente indicative o estensive o esemplificative. Inserire in queste ipotesi il caso concreto nella fattispecie tipica prevista dal legislatore, sia anche questa molto ampia e di non facile delimitazione, e' sempre opera di interpretazione e non di applicazione analogica. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata per il motivo che quest'articolo adoperando l'espressione "mestieri analoghi", dopo l'indicazione specifica di alcuni mestieri girovaghi per i quali e' prescritta l'iscrizione nei registri dell'autorita' di pubblica sicurezza, postulerebbe la necessita' di un'applicazione analogica della norma a casi che non sono espressamente previsti, violando cosi' il principio della tassativita' della legge penale, sancito nell'art. 25 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Milano con l'ordinanza del 28 maggio 1960, della norma contenuta nell'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
Testo integrale
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