Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1961

Corte cost., sent. 17 maggio 1961, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1961
Data di deposito
17 maggio 1961
Data di decisione
12 maggio 1961
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:24

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 4, legge n. 1181 del 20 dicembre 1954
  • art. 1, legge n. 1181 del 20 dicembre 1954
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 11 gennaio 1956
  • art. 366, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1222

La legge 20 dicembre 1954 n. 1181 nell'art. 1 delega il Governo ad emanare con atti aventi forza di legge il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato secondo i principi e i criteri direttivi fissati; nell'art. 4 delega il Governo alla raccolta in testo unico delle norme che dovevano emanarsi ai sensi del precedente art. 1, con la unica direttiva di apportare alle norme stesse le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le precedenti disposizioni in materia. La natura legislativa del potere conferito al Governo per la emanazione del citato testo unico si rileva non solo sotto l'aspetto formale, essendo previsto per la formazione di esso lo stesso procedimento richiesto per gli altri atti delegati, ma anche sotto l'aspetto sostanziale, risultando l'intento del legislatore di conferire al testo coordinato valore non gia' soltanto informativo bensi' novativo della fonte delle norme in esso inserito. Cfr.: 54/1957 B.

Massima n. 1223

Le modificazioni possibili ad essere apportate alle disposizioni da coordinare in un testo unico sono soltanto quelle rese necessarie dall'esigenza di eliminare disarmonie e pertanto presuppongono l'esistenza di piu' norme rivolte alla disciplina di una stessa situazione, che risultino fra loro non pienamente conciliabili. Di conseguenza tale ipotesi non si verifica quando la norma da inserire nel testo unico e' disposizione isolata, di carattere eccezionale, e non trova riscontro in altre norme o in principi dei testi da coordinare.

Massima n. 1224

L'art. 6 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 4 ("Avanzamento del personale delle amministrazioni dello Stato in particolari situazioni)", emanato in virtu' della delega conferita al Governo dall'art. 1 legge 20 dicembre 1954 n. 1181, disponeva che le promozioni eseguite al grado ottavo, gruppo A, nono, gruppo B, e undicesimo, gruppo C, conseguite in base alle risultanze dell'esame speciale-colloquio fossero fatte retroagire fino alla data del conferimento dell'anzianita' minima necessaria per la partecipazione all'esame stesso, ma stabiliva che i beneficiari dell'anzianita' fittizia non potessero conseguire la promozione al grado superiore finche' gli antegraduati nel ruolo non avessero raggiunto l'anzianita' prescritta per la promozione medesima. L'art. 366 u.c. del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 emanato in virtu' della delega conferita al Governo dall'art. 4 della citata legge n. 1181, eliminando l'ostacolo allo scrutinio per la promozione al grado superiore nei confronti dei beneficiari di anzianita' fittizia, con l'attribuzione agli antegraduati nel ruolo di una maggiore anzianita' nel grado nella misura idonea a renderli scrutinabili con gli altri, ha ecceduto i limiti del potere di coordinamento, in quanto ha esteso la portata di una disposizione con carattere di deroga (cit. art. 6 D.P.R. n. 4 del 1956) rispetto alla norma sempre affermata dell'effettivita' del servizio nel grado per l'ammissione allo scrutinio al grado superiore: disposizione che doveva, in sede di coordinamento, essere mantenuta nello stesso ambito della sua originaria formulazione. Pertanto l'art. 366 u.c. del 10 gennaio 1957, n. 3 e' viziato da illegittimita' costituzionale in violazione all'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dai privati resistenti;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 366, ultimo comma, T.U. del 10 gennaio 1957, n, 3, in relazione all'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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