Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1961

Corte cost., sent. 11 marzo 1961, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1961
Data di deposito
11 marzo 1961
Data di decisione
28 febbraio 1961
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 4, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 9, comma 1, n.2, A e B, regio decreto legge n. 1272 del 14 aprile 1939
  • art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 37, lett.a, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 56, lett.a,n.2, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 38, comma 1, regio decreto n. 1422 del 28 agosto 1924
  • art. 11, ult.parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1162

Se il giudice a quo ha ritenuto che il rapporto controverso dev'essere deciso in base alle disposizioni di legge impugnate di incostituzionalita' e ha sufficientemente motivato, su questo punto, la sua ordinanza, non puo' la Corte costituzionale andare in diverso avviso e ritenere applicabili al rapporto controverso disposizioni di legge preesistenti a quelle impugnate. (Nella specie era stata denunciata l'incostituzionalita' degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in tema di pensione per invalidita' e vecchiaia, e si eccepiva, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che il rapporto controverso si sarebbe dovuto decidere in base agli artt. 56 R.D. 4 ottobre 1935, n. 1227, 35 e 38 R.D. 28 agosto 1924, n. 1422). Cfr.: 3/1960.

Massima n. 1163

Le norme di coordinamento hanno lo scopo di eliminare antinomie e lacune contenute in precedenti disposizioni, modificandole o integrandole. Cfr.: 16/57, 49/57 C.

Massima n. 1164

Il diritto alle prestazioni antitubercolari, tra le quali e' da comprendere la degenza sanatoriale, e il diritto alla pensione per invalidita' dell'assicurato affetto da t.b.c., danno luogo a due distinti rapporti giuridici, con disciplina autonoma e con effetti diversi. Le disposizioni dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 9, primo comma, n. 2, lett. a e b del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 1272, modificate dall'art. 2 della citata legge n. 218 del 1952, regolano compiutamente il diritto alla pensione dell'assicurato invalido e contengono tutti gli elementi per la loro attuazione. L'accreditamento - previsto da tali disposizioni - di contributi fittizi a favore di chi, versando in determinate condizioni fisiche o nella materiale impossibilita' di prestare la sua opera alle dipendenze di terzi, non puo' neanche versare i contributi assicurativi, costituisce un'eccezione, giustificata dalla particolare natura della causa interuttiva del rapporto di lavoro, al principio che ogni situazione di vantaggio collegata con le assicurazioni sociali dev'essere subordinata al requisito di un minimo effettivo di contribuzioni. La disposizione contenuta nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, secondo la quale, per ottenere l'accreditamento, ai fini della pensione, dei contributi fittizi relativi ai periodi di degenza sanatoriale, l'assicurato affetto da t.b.c. deve aver versato contributi effettivi per almeno un anno nel quinquennio antecedente ciascun periodo di degenza, non si giustifica con esigenze di coordinamento o di attuazione delle preesistenti norme sul diritto alla pensione dell'assicurato invalido ed eccede percio' dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Massima n. 1165

L'art. 11, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, secondo il quale, per ottenere l'accreditamento di contributi "figurativi" per i periodi di malattia, ai fini della pensione di invalidita', l'assicurato deve produrre un certificato dell'Ente che lo ha assistito o, se non ha diritto ad assistenza, deve denunciare all'I.N.P.S., entro sessanta giorni,l'inizio della malattia, allegando dichiarazione medica di parte, contiene una semplice norma di attuazione dell'art. 56 lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il quale genericamente stabiliva che per il computo dei suddetti periodi, ai fini della pensione, la malattia dovesse essere tempestivamente accertata. Con tale previsione, l'indicata disposizione del D.P.R. n. 818 del 1957 rientra nei limiti della delega conferita al Governo con l'art. 37, lett. a della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Massima n. 1166

La disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 11 del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, secondo la quale non danno diritto ad accreditamento di contributi "figurativi", ai fini della pensione di invalidita', le malattie di durata inferiore ai quindici giorni, non e' coordinata con alcuna norma della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218, ne' con alcun principio che possa desumersi dal sistema della legislazione previdenziale, la quale ha espressamente considerato il problema delle brevi malattie, escludendo soltanto quelle di durata inferiore ai sette giorni (art. 38, primo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422). L'indicata disposizione, eccedendo dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218, e' costituzionalmente illegittima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe:

a) respinge la eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa dell'I.N.P.S.;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, - secondo il quale "l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità... nel quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;

c) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, parte ultima, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 38, comma primo, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1422 - secondo il quale "non sono riconosciute ai fini predetti (dei contributi assicurativi) le malattie di durata inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;

d) dichiara non fondata la questione sollevata con la summenzionata ordinanza del Tribunale di Genova sulla legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 56, lett. a, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 - riguardante il termine per la denuncia della malattia - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.

Testo integrale

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