Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1961
Corte cost., sent. 31 marzo 1961, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1961
- Data di deposito
- 31 marzo 1961
- Data di decisione
- 23 marzo 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 8, legge della Regione siciliana n. 40 del 12 settembre 1960
- art. 40, regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 1204
Il personale della Regione siciliana di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio, e' personale temporaneo, trattato alla stregua dei cottimisti o giornalieri, senza diritto all'assistenza sanitaria. Le disposizioni della legge stessa concernenti il miglioramento del trattamento economico e l'estensione del trattamento assistenziale in favore del personale medesimo sono ispirate a ragioni di carattere semplicemente economico e sociale riguardanti esclusivamente la Regione. Deve pertanto escludersi che i citati articoli 1 e 2 della legge regionale siciliana n. 40 del 1960 incidano sulla sfera di competenza legislativa dello Stato in materia finanziaria, anche se non risultano ancora emanate le opportune norme di attuazione.
Massima n. 1205
Anche quando una materia sia compresa nella cosiddetta competenza legislativa esclusiva regionale, non spetta senz'altro alla Regione la correlativa potesta' amministrativa, e quindi non si attua alcun trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali, a tal fine sono necessarie opportune norme di attuazione. Questo principio e' valido a maggior ragione riguardo alla competenza legislativa della regione siciliana in materia finanziaria, che e' soltanto sussidiaria, a norma dell'art. 36 dello Statuto della Regione. Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, concernente provvedimenti per il personale temporaneamente assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio, mirano a dare stabilita' ad un personale che, per quanto assunto provvisoriamente dalla Regione, verrebbe poi ad essere incorporato negli uffici finanziari in un ruolo organico di impiegati degli uffici finanziari e del demanio, e verrebbe altresi' addetto a esercitare funzioni nella materia degli accertamenti tributari, che e' propria degli uffici statali finanziari. Poiche' non risultano emanate le opportune norme di attuazione in materia, le dette disposizioni contrastano col principio generale sopra enunciato e sono pertanto costituzionalmente illegittime.
Massima n. 1206
Il divieto di assunzione di nuovo personale provvisorio di cui all'art. 6 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40 e' espressamente riferito al personale temporaneo assunto dalla Regione siciliana ai sensi della stessa legge, e non puo' avere per destinatario lo Stato, al quale nessuna regione potrebbe dettare, per qualsiasi motivo, norme circa la assunzione o meno del proprio personale. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo di legge, sollevata per il motivo che con la disposizione in esso contenuta la Regione siciliana avrebbe invaso la sfera di competenza dello Stato.
Massima n. 1207
La concessione di acconti, consentita dall'art. 7 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, e' un beneficio accordato al personale che, specialmente quello avventizio, puo' trovarsi in particolari condizioni di bisogno, e non e' pertanto suscettibile di sindacato di legittimita' costituzionale.
Massima n. 1208
Possono sempre operarsi, mediante legge, storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio quando nel primo capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento, il cui accertamento e' soggetto al solo vaglio dell'organo legislativo. Quando ne ricorra la necessita', anche il capitolo riguardante il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine non puo' sottrarsi ad un eventuale storno, come ogni altro capitolo del bilancio. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in relazione all'art. 81 della Costituzione, riguardo all'art. 8 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, che prevede appunto uno storno dal fondo di riserva, al fine di coprire le spese di diversa natura correlative alla legge stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso, indicato in epigrafe, del Commissario dello Stato presso la Regione siciliana:
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge approvata dall'Assemblea siciliana nella seduta del 14 luglio 1960, recante "Provvedimenti per il personale temporaneamente assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e del demanio", promulgata il 12 settembre 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 13 settembre 1960.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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