Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1961
Corte cost., sent. 11 marzo 1961, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1961
- Data di deposito
- 11 marzo 1961
- Data di decisione
- 28 febbraio 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:1
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- comma 2, disp.fin., decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
- art. 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 3 gennaio 1960
Parametri
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 33, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 127, Costituzione
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 31, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 10, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 85, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, ultimo co., statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 1156
Il ricorso della Regione avverso una legge statale e' ammissibile quando trattasi di giudicare della violazione di norme dello Statuto speciale; ed e' anche ammissibile per violazione di altre norme costituzionali, sempre che la dedotta violazione di queste ultime si presenti come lesione della sfera di competenza della Regione (o anche di una provincia se l'azione e' proposta dalla Regione Trentino-Alto Adige). Cfr.: 32/1960 A.
Massima n. 1157
La violazione, con una legge dello Stato, dell'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 non puo' essere denunziata dalla Regione Trentino-Alto Adige con riferimento all'art. 10 della Costituzione, ma solo con riferimento alle disposizioni dello Statuto speciale della Regione, attraverso le quali l'accordo, come l'art. 6 della Costituzione, hanno trovato attuazione e specificazione. Cfr.: 32/1960 B.
Massima n. 1158
Una sfera di competenza stabilita con legge costituzionale non puo' essere variata che con altra legge costituzionale. La competenza normativa in ordine alla lingua da usare nella vita pubblica della Regione Trentino-Alto Adige appartiene esclusivamente allo Stato, quale che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba essere regolato. L'omessa impugnazione, da parte dello Stato, di leggi regionali sull'uso delle lingue non determina spostamento della relativa competenza dallo Stato alla Regione. Cfr.: 32/1960 H.
Massima n. 1159
Le disposizioni dell'art. 11 D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, in virtu' delle quali negli uffici tavolari della regione Trentino-Alto Adige le iscrizioni devono essere eseguite in italiano e in tedesco e gli estratti e i certificati devono essere rilasciati anche in tedesco se gli interessati ne fanno richiesta, costituisce legittimo esercizio della potesta' normativa esclusiva dello Stato circa l'uso della lingua nella Regione. Tale esercizio, per quanto concerne i libri tavolari, non svuota del suo contenuto l'art. 4, n. 5, dello Statuto speciale della Regione, che si riferisce alle operazioni inerenti alla tenuta dei libri, le quali per la loro complessita' e delicatezza richiedono un'adeguata regolamentazione, che ha una sua autonoma ragione d'essere. Percio' e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 11 D.P.R. n. 103 del 1960, sollevata in riferimento all'art. 4 dello Statuto della Regione.
Massima n. 1160
Il principio della parita' dell'uso delle lingue italiana e tedesca, che deve assumersi a criterio interpretativo degli articoli 84 e 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, e' osservato quando si dia ad ogni cittadino la possibilita' di comprendere e farsi comprendere nella lingua materna, senza apprezzabili difficolta', essendo questo l'interesse tutelato dalle norme costituzionali che hanno garantito l'uso di tale lingua. E cio' anche se l'esercizio del diritto non avvenga con tutte le medesime modalita' valevoli per i cittadini delle altre provincie, nelle quali l'esclusivita' della lingua non fa sorgere i problemi propri delle zone mistilingue. Gli articoli del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, che regolano l'uso della lingua nei procedimenti giudiziari (art. 4), nella lettura dei dispositivi delle sentenze penali (art. 5), nel rilascio delle copie delle sentenze civili e penali (art. 6), negli atti del casellario giudiziale (art. 8), nell'utilizzazione degli interpreti negli uffici giudiziari (art. 9), negli uffici tavolari (art. 11), nei rapporti con gli organi di polizia giudiziaria e tributaria (art. 14 e secondo comma della disposizione finale) non sono in contrasto con gli artt. 84 e 85 dello Statuto speciale, ai cui criteri puntualmente si ispirano. Essi, infatti, garantiscono ai cittadini di lingua tedesca l'uso della loro lingua nei rapporti con gli uffici considerati nel decreto ed e' assicurato nei confronti dei cittadini stessi l'uso della lingua tedesca da parte degli uffici predetti. E' da ritenere, invece, costituzionalmente illegittimo l'art. 13 del citato decreto, il quale, prescrivendo che gli atti notarili siano scritti in lingua tedesca soltanto se la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio, oltre che dalle parti, puo' creare una grave difficolta' ed anche una impossibilita' per il cittadino di lingua tedesca che voglia avvalersi del diritto di usare la propria lingua materna. Infatti nel caso in cui una delle parti o uno dei testimoni o il notaio non conoscano il tedesco e', chiaro che il cittadino di lingua tedesca non puo' ottenere che l'atto sia scritto nella sua lingua.
Massima n. 1161
Lo Stato italiano non ha assunto, ne' con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ne' con l'accordo De Gasperi-Gruber, l'impegno di adottare nella provincia di Bolzano un'organizzazione giudiziaria e amministrativa difforme da quella vigente nel restante territorio nazionale. L'art. 79 dello Statuto alto-atesino, lungi dal rappresentare l'applicazione di un principio generale, e' norma speciale dettata per gli uffici di conciliazione della provincia di Bolzano, il cui tipo di organizzazione ha carattere particolare. E' infondata in riferimento all'ultimo comma di tale articolo la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 9 e nel primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, secondo le quali non "tutto" il personale degli uffici giudiziari della Regione deve avere piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ma solo una parte, sufficiente a soddisfare le esigenze degli italiani alloglotti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara illegittima la disposizione contenuta nell'art. 13 del decreto Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria;
b) dichiara non fondata, nei sensi espressi nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, e del secondo comma della disposizione finale del decreto predetto;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli altri articoli dello stesso decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
Testo integrale
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