Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1960
Corte cost., sent. 30 dicembre 1960, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1960
- Data di deposito
- 30 dicembre 1960
- Data di decisione
- 22 dicembre 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:75
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2717 del 29 novembre 1952
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Massime
Massima n. 1153
Vedi: Sent. 4/1959 A.
Massima n. 1154
L'accertamento e la valutazione dei dati di fatto relativi al reddito imponibile dominicale, in base ai quali si sia proceduto all'esproprio in attuazione della riforma fondiaria, non riguardano la questione di legittimita' costituzionale del decreto di esproprio, ma la rilevanza della questione stessa per la definizione del giudizio in cui essa e' sorta, e pertanto sono di competenza del giudice a quo e non della Corte costituzionale.
Massima n. 1155
Ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il calcolo della proprieta' terriera privata, per l'eventuale scorporo, dev'essere fatto in base ai dati risultanti dal catasto al 15 novembre 1949. Questo criterio non risulta modificato dalla legge 15 marzo 1956, n. 156, che ha ad oggetto soltanto "norme per il pagamento delle indennita' dovute in forza delle leggi di riforma agraria". Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2717, essendo stato emesso sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949, ha violato l'articolo 4 della legge n. 841 del 1950 ed e' quindi costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alla quota che risulti accedente quella che in base al vecchio catasto si poteva espropriare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta ogni eccezione pregiudiziale;
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2717, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto il computo ai fini dell'espropriazione è stato eseguito sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nel Comune di Pomarance dopo i 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
Testo integrale
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