Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1960

Corte cost., sent. 30 dicembre 1960, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/1960
Data di deposito
30 dicembre 1960
Data di decisione
22 dicembre 1960
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:75

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2717 del 29 novembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1153

Vedi: Sent. 4/1959 A.

Massima n. 1154

L'accertamento e la valutazione dei dati di fatto relativi al reddito imponibile dominicale, in base ai quali si sia proceduto all'esproprio in attuazione della riforma fondiaria, non riguardano la questione di legittimita' costituzionale del decreto di esproprio, ma la rilevanza della questione stessa per la definizione del giudizio in cui essa e' sorta, e pertanto sono di competenza del giudice a quo e non della Corte costituzionale.

Massima n. 1155

Ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il calcolo della proprieta' terriera privata, per l'eventuale scorporo, dev'essere fatto in base ai dati risultanti dal catasto al 15 novembre 1949. Questo criterio non risulta modificato dalla legge 15 marzo 1956, n. 156, che ha ad oggetto soltanto "norme per il pagamento delle indennita' dovute in forza delle leggi di riforma agraria". Pertanto il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2717, essendo stato emesso sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949, ha violato l'articolo 4 della legge n. 841 del 1950 ed e' quindi costituzionalmente illegittimo nella parte relativa alla quota che risulti accedente quella che in base al vecchio catasto si poteva espropriare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta ogni eccezione pregiudiziale;

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2717, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto il computo ai fini dell'espropriazione è stato eseguito sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nel Comune di Pomarance dopo i 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

Testo integrale

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