Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1960
Corte cost., sent. 29 novembre 1960, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1960
- Data di deposito
- 29 novembre 1960
- Data di decisione
- 23 novembre 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:67
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 1131
Il fatto che in un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sia richiamata espressamente, nel dispositivo, una soltanto delle due norme della Costituzione indicate nella motivazione, non esclude che la questione di legittimita' sia da esaminare con riferimento ad entrambe le norme che devono, ai fini del giudizio, essere interpretate in coordinazione reciproca. (Nella specie venivano indicate nella motivazione gli articoli 3 e 24 Cost., e, nel dispositivo, risultava indicato soltanto il secondo articolo).
Massima n. 1132
Dalla combinazione fra le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deduce che il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, deve provare applicazione per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. Con tale principio contrasta l'art. 98 Cod. proc. civ., in quanto, prevedendo la imposizione della cauzione a carico di chi non e' ammesso al gratuito patrocinio e nell'ipotesi che l'eventuale condanna alle spese possa restare ineseguita, ricollega l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
Testo integrale
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