Corte costituzionale
Sentenza n. 59/1960
Corte cost., sent. 13 luglio 1960, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 59/1960
- Data di deposito
- 13 luglio 1960
- Data di decisione
- 6 luglio 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- PERASSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:59
Norme oggetto del giudizio
- art. 168, n. 5, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 1, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
- art. 168, regio decreto n. 645 del 27 febbraio 1936
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, Costituzione
- art. 33, Costituzione
Massime
Massima n. 1111
Il giudice ordinario, nel deferire alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale, deve compiere due sole indagini: quella relativa alla rilevanza della questione per la decisione del caso concreto e quella relativa alla non manifesta infondatezza della questione stessa. Egli non deve compiere nessuna indagine circa gli interessi tutelati dalle norme costituzionali che si assumono violate e circa il valore che questi interessi possono avere per le parti del giudizio a quo. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto l'eccezione di una delle parti, con la quale questa sosteneva l'inammissibilita' del deferimento alla Corte costituzionale del giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del codice postale - sulla riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radioelettriche - in riferimento agli artt. 21 e 33 della Costituzione, perche' il giudice a quo non avrebbe esaminato l'eccezione di irrilevanza della questione sotto il profilo che la parte che l'aveva sollevata non aveva interesse all'impugnativa, in quanto la sua presenza nel giudizio si ricollegava ad un interesse, il quale, essendo di natura patrimoniale, appariva diverso da quello tutelato in queste norme costituzionali, che garantiscono la liberta' di diffusione del pensiero e la liberta' della cultura e dell'arte).
Massima n. 1112
Non appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di attivita' di "preminente interesse generale" richiesti dall'art. 43 Cost. perche' ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. Siccome poi, a causa della limitatezza dei "canali" utilizzabili i servizi radiotelevisivi, ove non riservati allo Stato o ad un ente statale, cadrebbero nella disponibilita' di uno o pochi soggetti portatori di interessi particolari, puo' essere giustificata, ai sensi del citato art. 43 Cost., l'avvocazione, in via esclusiva, di tali servizi allo Stato, istituzionalmente in grado di esercitarli in condizioni di obbiettivita', imparzialita' e continuita' in tutto il territorio nazionale.
Massima n. 1113
La liberta' di diffusione del pensiero artistico e scientifico e' tutelata non dall'art. 33 della Costituzione, che riguarda soltanto la liberta' dell'arte e della scienza e quella del loro insegnamento, senza occuparsi della loro diffusione, ma dall'art. 21, primo comma, Cost., che genericamente si riferisce alla liberta' di diffusione di ogni pensiero, e pero' necessariamente anche in quelle piu' elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche.
Massima n. 1114
Non contrasta con la liberta' di diffusione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, la riserva allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libera iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio o di oligopolio. Rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettivita' e imparzialita' piu' favorevoli per conseguire il superamento delle difficolta' frapposte, dalla naturale limitatezza del mezzo, alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilita' di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. Pertanto, data l'attuale limitatezza di fatto dei canali utilizzabili per la diffusione radiotelevisiva - limitatezza che, in regime di libera iniziativa, determinerebbe necessariamente il monopolio od oligopolio privato del relativo servizio -la riserva di questo allo Stato, e la conseguente esclusione della possibilita', per chi non ne abbia ottenuto concessione dallo Stato, di impiantare ed esercitare servizi del genere (artt. 1 e 168 n. 5 Codice postale: R.D. 27 febbraio 1936, n. 645) non sono incompatibili con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 1115
Lo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero ha l'obbligo - in base all'art. 21, primo comma, della Costituzione - di assicurare in condizioni di imparzialita' ed obbiettivita', mediante l'emanazione di opportune leggi, la possibilita' di goderne - naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra liberta', e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche di funzionalita' - a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi. (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936 n. 645, che prevedono la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due giudizi indicati in epigrafe;
rigetta le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della RAI-Radiotelevisione italiana s. p. a. e dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 168, n. 5, del Codice postale approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n. 645, proposte dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 15 luglio 1959, n. 505, e dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, con ordinanza 13 maggio 1960, in riferimento agli artt. 21, 33, 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1960.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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