Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1960
Corte cost., sent. 13 luglio 1960, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1960
- Data di deposito
- 13 luglio 1960
- Data di decisione
- 25 giugno 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:56
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4324 del 28 dicembre 1952
- art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 1102
Vedi: Sent. 4/1959 A.
Massima n. 1103
Nel caso in cui la Corte costituzionale abbia restituito gli atti al giudice a quo, avendo riscontrato nella sua ordinanza un difetto totale o parziale di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il predetto giudice ha potesta' di riesaminare liberamente la rilevanza e l'eventuale manifesta infondatezza della questione, senza essere vincolato ne' dal suo precedente provvedimento di remissione degli atti alla Corte costituzionale, ne' dell'ordinanza della Corte costituzionale.
Massima n. 1104
Vedi: Sent. 24/1959 B.
Massima n. 1105
Vedi: Sent. 10/1959 B.
Massima n. 1106
Nel sistema delle leggi sulla riforma fondiaria devesi aver riguardo alla data del 15 novembre 1949, sia per determinare l'estensione della proprieta' terriera privata, che per determinare la qualita' e la classe dei terreni ed accertarne la titolarita'. Ai fini del computo della quota espropriabile, non sono tuttavia efficaci le variazioni catastali, ancorche' apportate alla data del 15 novembre 1949, le quali non siano divenute definitive ai sensi e per gli effetti delle leggi concernenti la disciplina del catasto.
Massima n. 1107
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il ricorso alla Commissione censuaria centrale, proponibile nel termine di 25 giorni dalla data del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio comunale, per ogni questione relativa alla estensione, alla qualita' di cultura e alla classe dei terreni, non e' consentito se si tratta di fondi iscritti nel nuovo catasto. In tal caso i proprietari possono proporre ricorso contro gli accertamenti di variazione dei dati secondo le modalita' e i termini previsti dalle leggi catastali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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