Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1960
Corte cost., sent. 6 luglio 1960, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1960
- Data di deposito
- 6 luglio 1960
- Data di decisione
- 24 giugno 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 235, regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936
- art. 270, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 268, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 269, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1094
Vedi: Sent. 4/1957 B.
Massima n. 1095
L'imposizione sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani prevista dagli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale modificate dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366 non ha natura di corrispettivo di un servizio individuale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, bensi' riveste il carattere di prelevamento coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffe in rapporto al costo complessivo del servizio. Gli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.366, contengono l'indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita' del Comune nell'esercizio del potere di imposizione; in quanto la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere commisurata alla superficie e all'uso dei locali serviti e al costo del servizio e l'adozione degli appositi regolamenti e' soggetta a controlli affidati ad organi della Pubblica Amministrazione. Non e' rilevante che le norme non contengono la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del tributo, non potendo la tassa in questione essere eguale in tutti i Comuni data la diversita' della popolazione e delle complesse situazioni locali. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle citate norme in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 26 giugno 1959, sulla legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi sulla finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze