Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1960

Corte cost., sent. 6 luglio 1960, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/1960
Data di deposito
6 luglio 1960
Data di decisione
24 giugno 1960
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:51

Norme oggetto del giudizio

  • art. 235, regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936
  • art. 270, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 268, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 269, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931

Parametri

Massime

Massima n. 1094

Vedi: Sent. 4/1957 B.

Massima n. 1095

L'imposizione sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani prevista dagli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale modificate dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366 non ha natura di corrispettivo di un servizio individuale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, bensi' riveste il carattere di prelevamento coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffe in rapporto al costo complessivo del servizio. Gli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.366, contengono l'indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita' del Comune nell'esercizio del potere di imposizione; in quanto la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere commisurata alla superficie e all'uso dei locali serviti e al costo del servizio e l'adozione degli appositi regolamenti e' soggetta a controlli affidati ad organi della Pubblica Amministrazione. Non e' rilevante che le norme non contengono la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del tributo, non potendo la tassa in questione essere eguale in tutti i Comuni data la diversita' della popolazione e delle complesse situazioni locali. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle citate norme in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 26 giugno 1959, sulla legittimità costituzionale degli artt. 268, 269 e 270 del T. U. delle leggi sulla finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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