Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1960
Corte cost., sent. 30 giugno 1960, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1960
- Data di deposito
- 30 giugno 1960
- Data di decisione
- 21 giugno 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 57, codice penale
Parametri
- art. 21, comma 2, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, Costituzione
Massime
Massima n. 1080
Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo e la Corte costituzionale deve limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza, che puo' anche essere ricavata implicitamente dal tenore dell'ordinanza o dai termini stessi della proposta questione di costituzionalita'. Non rientra nella competenza della Corte accertare se il giudice a quo, nel motivare il giudizio di rilevanza, abbia applicato con esattezza la legge o l'abbia violata.
Massima n. 1081
La "censura" a cui la Costituzione ha voluto sottrarre la stampa e' quella che si esercita dalla Pubblica Amministrazione, quando alla stessa e' consentito controllare le manifestazioni scritte del pensiero mediante l'emissione di provvedimenti cautelari, che possono portare anche al divieto delle pubblicazioni. A tale censura non puo' essere assimilato il controllo che il direttore di un giornale e' tenuto ad esercitare su quanto si pubblica sul giornale, allo scopo di evitare che, con la stampa, si commettano reati. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione proposta dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanza 26 maggio 1959, sulla legittimità costituzionale dell'art. 57 Cod. pen., in riferimento alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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