Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1960

Corte cost., sent. 15 giugno 1960, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1960
Data di deposito
15 giugno 1960
Data di decisione
9 giugno 1960
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 11 gennaio 1960

Parametri

  • legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 72, Costituzione
  • art. 64, Costituzione
  • art. 93, regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige del 19 febbraio 1953
  • art. 92, regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige del 19 febbraio 1953
  • art. 52, regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige del 19 febbraio 1953

Massime

Massima n. 1072

Il sistema delle impugnazioni tracciato dall'art. 82 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ha carattere peculiare, che discende dalla particolare struttura della Regione. La consistenza nella Regione di due Provincie autonome in un insieme unitario, ma complesso, impone che la Regione nei riguardi delle Provincie e ciascuna delle Provincie nei riguardi della Regione e dell'altra Provincia debbano vegliare a che le rispettive leggi non violino la Costituzione, lo Statuto e il principio di parita' tra gruppi linguistici. E' pertanto da escludere che il sistema particolare previsto dall'art. 82 possa ricadere, nella sostanza e nella forma, nell'ambito della disciplina generale dettata dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, ne', a maggior ragione, della legge ordinaria n. 87 del 1953, come del resto di evince dall'art. 36 di quest'ultima legge.

Massima n. 1073

Gli artt. 52, 92 e 93 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, relativi alla procedura da seguirsi nelle votazioni del Consiglio stesso, corrispondono ai principi posti dagli artt. 64, terzo comma, e 72, primo comma, della Costituzione. Indipendentemente dalla questione della validita' dei singoli voti, un ovvio principio di buona fede impone di considerare votante chi, specialmente in una pubblica assemblea, ha partecipato alla votazione. Cosi' pure, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, la verifica del numero legale si fa in base al computo dei votanti, ne' si puo' tener conto del comportamento tenuto dai membri dell'assemblea nel procedere alla votazione.

Massima n. 1074

Vedi: Sent. 39/1957 C.

Massima n. 1075

L'art. 4, n. 1 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce che in materia di organizzazione degli uffici regionali spetta al Consiglio di provvedere con legge, pone in esso una riserva legislativa. La composizione e il funzionamento del Comitato consultivo regionale per l'industria, istituito con la legge regionale 11 gennaio 1960, n. 1, costituiscono materia riguardante l'ordinamento degli uffici regionali, che non puo' essere disciplinata con regolamento di esecuzione. E' pertanto illegittimo l'art. 3 di tale legge, che, non dettando alcuna disposizione circa la composizione dell'organo e limitandosi soltanto a prescrivere il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, fa si che il regolamento di esecuzione, in conformita' dell'art. 38, n. 1, dello Statuto, si sostituisca alla legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa della Regione;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 gennaio 1960, n. 1, recante: "istituzione del Comitato consultivo regionale per l'industria", in riferimento agli artt. 4, n. 1, e 38, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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