Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1960

Corte cost., sent. 31 maggio 1960, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1960
Data di deposito
31 maggio 1960
Data di decisione
24 maggio 1960
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 1055

La costituzione delle parti, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, e' inammissibile quanto le deduzioni con i relativi atti non sono depositati in cancelleria nel termine indicato dall'art. 3 delle "Norme integrative" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71.

Massima n. 1056

La legge 4 aprile 1952, n. 218, sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti, ha disciplinato compiutamente l'istituto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione, uniformandosi ai criteri delle leggi precedenti, senza introdurvi alcuna restrizione. La facolta' di proseguire volontariamente l'assicurazione quando il rapporto di lavoro subisce una semplice trasformazione non e' stata esclusa dalla legge del 1952: l'ipotesi di trasformazione e' stata ricompresa nella piu' ampia ipotesi di "cessazione del rapporto di lavoro", prevista nell'articolo 5 della legge. Pertanto la norma dall'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che esclude la facolta' di proseguire volontariamente le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi da parte di chi risulti iscritto a forme previdenziali sostitutive di tali assicurazioni, e' in contrasto con le norme della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed eccede percio' dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe

dichiara inammissibile la costituzione della signora Bini Anna Maria;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione per la invalidità la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione" in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze