Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1960
Corte cost., sent. 31 maggio 1960, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1960
- Data di deposito
- 31 maggio 1960
- Data di decisione
- 24 maggio 1960
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
- legge n. 218 del 4 aprile 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
Parametri
- legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 42, legge n. 87
Massime
Massima n. 1055
La costituzione delle parti, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, e' inammissibile quanto le deduzioni con i relativi atti non sono depositati in cancelleria nel termine indicato dall'art. 3 delle "Norme integrative" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71.
Massima n. 1056
La legge 4 aprile 1952, n. 218, sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti, ha disciplinato compiutamente l'istituto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione, uniformandosi ai criteri delle leggi precedenti, senza introdurvi alcuna restrizione. La facolta' di proseguire volontariamente l'assicurazione quando il rapporto di lavoro subisce una semplice trasformazione non e' stata esclusa dalla legge del 1952: l'ipotesi di trasformazione e' stata ricompresa nella piu' ampia ipotesi di "cessazione del rapporto di lavoro", prevista nell'articolo 5 della legge. Pertanto la norma dall'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che esclude la facolta' di proseguire volontariamente le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi da parte di chi risulti iscritto a forme previdenziali sostitutive di tali assicurazioni, e' in contrasto con le norme della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed eccede percio' dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando con unica sentenza sulle cause indicate in epigrafe
dichiara inammissibile la costituzione della signora Bini Anna Maria;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione per la invalidità la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione" in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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