Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1960
Corte cost., sent. 18 maggio 1960, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1960
- Data di deposito
- 18 maggio 1960
- Data di decisione
- 13 maggio 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:33
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1176 del 17 luglio 1919
- art. 7, legge n. 1176 del 17 luglio 1919
Parametri
Massime
Massima n. 1043
La diversita' di sesso, in se' e per se' considerata, non puo' essere mai ragione di discriminazione legislativa. L'art. 51 della Costituzione, con l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge", non sta a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalita', dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore puo' assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, gli appartenenti ad un sesso forniti della idoneita', che manca o esiste in misura minore negli appartenenti all'altro sesso, a ricoprire un ufficio pubblico determinato. Cfr.: 56/58 C
Massima n. 1044
Nella norma dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che importano l'esercizio di diritti e potesta' politiche, il sesso femminile e' assunto come tale, non gia' a requisito di idoneita' attitudinale, ma a fondamento di incapacita' o minore capacita' per una categoria di uffici amplissima e di incerta definizione, in via di regola generale e non in via di eccezione con riferimento concreto a particolare situazioni. Tale norma e' percio' in aperto contrasto col principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 e riaffermato, per quanto riguarda l'accesso agli uffici pubblici, nell'art. 51 della Costituzione .
Massima n. 1045
Spetta al giudice amministrativo giudicare della validita' di un regolamento emanato in base a una norma promulgata prima dell'entrata in vigore della Costituzione e poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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