Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1960

Corte cost., sent. 18 maggio 1960, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1960
Data di deposito
18 maggio 1960
Data di decisione
13 maggio 1960
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:33

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1176 del 17 luglio 1919
  • art. 7, legge n. 1176 del 17 luglio 1919

Parametri

Massime

Massima n. 1043

La diversita' di sesso, in se' e per se' considerata, non puo' essere mai ragione di discriminazione legislativa. L'art. 51 della Costituzione, con l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge", non sta a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalita', dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore puo' assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, gli appartenenti ad un sesso forniti della idoneita', che manca o esiste in misura minore negli appartenenti all'altro sesso, a ricoprire un ufficio pubblico determinato. Cfr.: 56/58 C

Massima n. 1044

Nella norma dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che importano l'esercizio di diritti e potesta' politiche, il sesso femminile e' assunto come tale, non gia' a requisito di idoneita' attitudinale, ma a fondamento di incapacita' o minore capacita' per una categoria di uffici amplissima e di incerta definizione, in via di regola generale e non in via di eccezione con riferimento concreto a particolare situazioni. Tale norma e' percio' in aperto contrasto col principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 e riaffermato, per quanto riguarda l'accesso agli uffici pubblici, nell'art. 51 della Costituzione .

Massima n. 1045

Spetta al giudice amministrativo giudicare della validita' di un regolamento emanato in base a una norma promulgata prima dell'entrata in vigore della Costituzione e poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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